Esclusione illegittima per offerta non conforme nella gara (TAR Campania n. 3847 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di appalti pubblici, l’esclusione di un concorrente è illegittima quando la stazione appaltante interpreti erroneamente la lex specialis, applicando il margine di tolleranza volumetrico al dato dimensionale della provetta anziché al volume di aspirazione espressamente richiamato nei chiarimenti di gara. Il concorrente che abbia offerto un prodotto rientrante nel range di tolleranza non può dunque essere estromesso. Specularmente, l’aggiudicazione deve essere annullata quando l’offerta dell’aggiudicataria risulti priva di un requisito minimo prescritto a pena di esclusione dalla legge di gara, il cui difetto impone l’esclusione dell’operatore economico.
Il Fatto
La società ricorrente impugna la determinazione con cui la stazione appaltante l’ha esclusa dal Lotto n. 1 di una procedura aperta per la fornitura di sistemi per prelievo ematico e ha contestualmente aggiudicato la gara alla controinteressata. L’importo a base d’asta del lotto è di oltre diciassette milioni di euro.
La ricorrente deduce l’illegittimità della propria esclusione, disposta per asserita difformità dimensionale delle provette offerte, e contesta la mancata esclusione dell’aggiudicataria per carenza di requisiti tecnici minimi. Propone ricorso introduttivo e plurimi motivi aggiunti, chiedendo l’annullamento degli atti, la declaratoria di inefficacia del contratto e il risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge in via preliminare l’eccezione di tardività del ricorso. L’onere di immediata impugnazione della legge di gara opera solo per le clausole immediatamente escludenti, che precludono in radice la partecipazione. Nella specie la ricorrente ha regolarmente partecipato e ha contestato la valutazione compiuta a valle dalla Commissione, sicché la lesione si è concretizzata solo con il provvedimento di esclusione.
Nel merito, il Tribunale si avvale di una verificazione affidata all’Istituto Superiore di Sanità. La stazione appaltante aveva richiesto provette di dimensioni 13×100 mm con volume di aspirazione di 6-7 ml, ammettendo nei chiarimenti una tolleranza del 20% calcolata sul volume di aspirazione. Poiché la ricorrente ha offerto provette con volume di 5 ml, l’esclusione si fonda su un’erronea interpretazione della disciplina di gara, rientrando tale valore nella soglia ammessa.
Il verificatore ha inoltre escluso difformità in ordine alla minore altezza della provetta, rilevando che il diametro rappresenta l’unico parametro funzionalmente determinante per l’alloggiamento negli analizzatori. La conformità dei dispositivi è confermata dalla marcatura CE, che attesta il rispetto del Regolamento UE 2017/746 per la destinazione d’uso sottovuoto. L’esclusione della ricorrente è pertanto illegittima e va annullata.
Quanto all’aggiudicazione, la censura relativa alla provetta offerta per la voce n. 34 è infondata, essendo stata accertata la sua conformità. È invece fondata la doglianza sulla mancanza, negli aghi offerti dall’aggiudicataria per le voci 1, 2, 9, 10 e 11, del requisito del controllo visivo di corretto accesso in vena prescritto dall’Allegato B1. L’art. 16 e l’art. 18.1 del disciplinare impongono il possesso dei livelli minimi a pena di esclusione; il difetto di tale requisito comporta quindi l’esclusione dell’operatore.
Le residue censure, relative al mancato coinvolgimento dell’esperto clinico, restano assorbite dall’accoglimento delle doglianze principali. L’annullamento dell’esclusione comporta la riammissione della ricorrente alla gara e l’annullamento dell’aggiudicazione, con declaratoria di inefficacia del contratto. Le spese di lite sono compensate, mentre il compenso del verificatore è posto a carico della stazione appaltante.
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Nota della Redazione
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