Inammissibile il ricorso fondato su vizio di motivazione non deducibile in Cassazione (Cass. pen. Sez. II n. 38570 del 28.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale non è censurabile in sede di legittimità quando il giudice di appello lo motivi in modo non manifestamente illogico, valutando la decisività e l’indispensabilità dell’incombente alla stregua dei dati probatori già acquisiti. La rinnovazione di cui all’art. 603 cod. proc. pen. costituisce un’eccezione alla presunzione di completezza dell’istruzione di primo grado, ammessa solo se il giudice la reputi indispensabile ai fini del decidere. La mancata revoca dell’ordinanza di ammissione delle prove, ove pure esistente, si sana ove non eccepita all’udienza di escussione e in sede di discussione finale, con conseguente tardività dell’eccezione proposta per la prima volta in appello. L’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. è invocabile solo quando la notifica presso il domicilio eletto risulti impossibile. Le attenuanti generiche esigono elementi di segno positivo, e la mancata richiesta della sospensione condizionale con i motivi di appello rende inammissibile la doglianza ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Il Fatto
Con sentenza in data 07.04.2025 n. 1986 la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Milano per il reato di frode assicurativa. All’imputato era stata inflitta la pena di un anno di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese della parte civile, per avere denunciato un sinistro in realtà mai avvenuto, allo scopo di conseguire un illecito indennizzo.
Avverso la sentenza di secondo grado il difensore ha proposto ricorso per Cassazione affidato a sette motivi: la mancata notifica della citazione in appello, l’assenza di prova della regolarità della notifica, l’omessa revoca dell’ordinanza di ammissione dei mezzi istruttori mai esperiti, la brevità dell’udienza, il rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria e, infine, il diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile in tutte le sue articolazioni, adottando la motivazione in forma semplificata in ragione della non particolare complessità delle questioni e dell’applicazione di principi consolidati.
Quanto ai primi due motivi, il collegio rileva che non è chiaro quale vizio di notifica sia dedotto, coinvolgendo il ricorrente il decreto di citazione di entrambi i gradi. La Corte territoriale ha motivato adeguatamente sulla regolare convocazione dell’imputato, risultando inconferente il richiamo all’art. 161, comma 4, cod. proc. pen.: il decreto in appello risulta notificato al domicilio eletto presso l’abitazione, con successivo avviso, mentre in primo grado le notifiche sono avvenute presso lo studio del difensore di fiducia, che partecipò al processo mediante sostituto.
Sui motivi terzo, quarto e quinto, trattati congiuntamente, la Corte osserva che la difesa non ha presentato alcuna lista testi, non ha chiesto alcun rinvio per l’esame degli imputati assenti all’udienza di escussione dei testimoni e non ha eccepito alcunché in sede di discussione. Pertanto il lamentato vizio di omessa revoca dell’ammissione dell’esame degli imputati, anche ove sussistente, si era sanato, e la sua proposizione per la prima volta in appello era tardiva.
Sulla richiesta di rinnovazione istruttoria, la Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui la rinnovazione di cui all’art. 603 cod. proc. pen. è ammessa solo quando il giudice, nella sua discrezionalità, la ritenga indispensabile ai fini del decidere, sussistendo tale evenienza unicamente quando i dati probatori acquisiti siano incerti o l’incombente sia decisivo (Sez. Un., n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820; Sez. 2, n. 3458 del 21/12/2005, dep. 2006, Di Gloria, Rv. 233391; Sez. 6, n. 20095 del 26/02/2013, Ferrara, Rv. 256228). Nulla di ciò ricorre, poiché si chiede in sostanza di riesaminare il merito della decisione di appello, deducendo un vizio di motivazione non prospettabile in sede di legittimità. Anche la brevità dell’udienza è stata valutata con motivazione logica, rilevando che il difensore appellante non era presente e che nulla i difensori presenti avevano eccepito.
Quanto agli ultimi motivi, il collegio ribadisce che l’applicazione delle attenuanti generiche non è un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986). La doglianza sulla negata sospensione condizionale è infine tardiva, perché proposta solo con il ricorso e non richiesta con i motivi di appello. Segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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