Falso documentale: contraffazione del documento non prova la falsità delle generalità (Cass. pen. Sez. V n. 10356 del 14.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di falso documentale, la contraffazione dei documenti di identificazione stranieri non dimostra automaticamente la falsità delle generalità dichiarate all’ufficiale di stato civile e rifluite nel documento italiano. Il giudice di merito che fondi la condanna per il delitto di cui all’art. 495 cod. pen. sulla sola coincidenza delle generalità contenute nei documenti ritenuti contraffatti omette di motivare su un profilo essenziale, poiché la contraffazione può riguardare i documenti nella loro materialità e non le generalità. L’accertamento sull’oggetto della contraffazione incide anche sulla prova del dolo, distinguendosi il caso in cui la contraffazione abbia attinto le generalità da quello in cui il documento sia altrimenti falso.

Il Fatto

La Corte di appello di Milano, con sentenza del 25 settembre 2024, confermava la decisione del Tribunale di Monza che aveva riconosciuto la responsabilità del ricorrente per due ipotesi di reato: il possesso di documenti di identificazione falsi, consistenti in una carta di identità e in una patente apparentemente rilasciate dalle autorità lituane, contestato al capo a) ai sensi dell’art. 497-bis cod. pen.; e la falsa attestazione all’ufficiale di stato civile delle generalità riportate in altra carta di identità rilasciata da un comune italiano, contestata al capo b) ai sensi dell’art. 495 cod. pen.

Avverso la sentenza di appello il condannato proponeva ricorso per cassazione, articolando due motivi di vizio di motivazione. Con il primo censurava il capo b), deducendo che la falsità delle generalità era stata affermata solo perché la tesi difensiva — una intervenuta modifica ufficiale del cognome in Lituania — era rimasta priva di sostegno probatorio. Con il secondo censurava i capi a) e b), contestando il riferimento alla patente di guida e la motivazione sul dolo.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nei termini che seguono. Quanto al primo motivo, il capo b) riguarda la falsa attestazione, all’ufficiale di stato civile, delle generalità poi rifluite nella carta di identità italiana. La Corte ha giudicato corretta e fondata l’obiezione difensiva: la circostanza che quelle generalità coincidano con quelle dei documenti ritenuti contraffatti al capo a) non induce automaticamente la falsità delle generalità dichiarate all’ufficiale di stato civile.

Il Tribunale e la Corte di appello si erano limitati a dare atto che dai contatti con l’autorità straniera emergeva la contraffazione della carta di identità e della patente. Tale affermazione, non approfondita, non chiarisce quale sia il profilo attinto dalla contraffazione: essa potrebbe riguardare i documenti nella loro materialità ma non le generalità. Il dedotto vizio di motivazione è pertanto oltremodo fondato e sul punto va disposto l’annullamento con rinvio.

Spetta alla Corte del giudizio rescissorio approfondire la motivazione — se del caso anche a seguito di rinnovazione — per accertare quale sia l’oggetto della contraffazione comunicato dalle autorità straniere e trarne la prova della falsità o meno delle generalità dichiarate all’ufficiale di stato civile italiano.

Anche il secondo motivo è in parte fondato. L’art. 497-bis cod. pen. riguarda i documenti validi per l’espatrio e la Corte territoriale ha escluso correttamente che la patente appartenga a tale tipologia, richiamando gli artt. 4 e 5 della Direttiva 2004/38/CE, che richiedono la carta di identità o il passaporto per il diritto di uscita e ingresso negli Stati membri, mentre l’art. 35 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 equipara la patente agli altri documenti di identità ai fini del solo riconoscimento. Nondimeno, la Corte di appello non ha escluso la responsabilità quanto alla patente.

La valutazione sul dolo si fonda sulla apposizione della fotografia del ricorrente sui documenti contraffatti: principio corretto, poiché il possesso di un documento falso da parte di colui che vi è effigiato dimostra che questi aveva fornito la propria fotografia e aveva interesse alla formazione del falso. La seconda doglianza resta però assorbita, perché l’accertamento sulla tipologia di contraffazione incide sulla prova del dolo e sulla valutazione della narrazione dell’imputato e della esibizione sovrabbondante dei documenti stranieri. La sentenza è quindi annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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