Convalida dell’arresto: vietato anticipare il giudizio di merito (Cass. pen. Sez. II n. 38569 del 28.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di convalida dell’arresto, il giudice, verificata l’osservanza dei termini di cui agli artt. 386, comma 3, e 390, comma 1, cod. proc. pen., valuta l’operato della polizia giudiziaria secondo il parametro della ragionevolezza, sulla scorta degli elementi conosciuti o conoscibili con l’ordinaria diligenza al momento dell’arresto. Tale controllo non può investire la gravità indiziaria, le esigenze cautelari né la responsabilità dell’indagato, apprezzamenti riservati a fasi distinte del procedimento. Ne consegue che è illegittima, e va annullata senza rinvio, l’ordinanza di non convalida che valorizzi elementi acquisiti successivamente all’arresto, come quanto emerso nel corso dell’udienza di convalida.
Il Fatto
La polizia giudiziaria arresta un soggetto per rapina impropria, contestandogli di avere sottratto due pantaloni da un esercizio commerciale, privati dell’etichetta antitaccheggio, e di avere usato violenza e minacce nei confronti dell’addetto alla sicurezza per assicurarsi il possesso della refurtiva e procurarsi l’impunità. Il Tribunale, con ordinanza del 17.05.2025, non convalida l’arresto e dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero.
Il Sostituto Procuratore della Repubblica propone ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo violazione di legge e vizio di motivazione, per avere il Tribunale formulato valutazioni riservate alla fase cautelare e al giudizio di merito.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il ricorso e delinea i confini del giudizio di convalida. Il giudice deve controllare la legittimità dell’operato della polizia con un controllo di ragionevolezza, riferito alla situazione conosciuta al momento dell’arresto, con esclusione delle indagini e delle informazioni acquisite successivamente.
Il Collegio richiama il precedente Sez. 6, n. 15427 del 31/01/2023, Bezzari, che esclude dal giudizio di convalida la gravità indiziaria e le esigenze cautelari, e la Sez. 3, n. 37861 del 17/06/2014, Pm c. Pasceri, secondo cui la verifica è ex ante e gli elementi successivi rilevano solo per l’ulteriore pronuncia sullo status libertatis.
Nel caso concreto, il Tribunale ha valorizzato quanto emerso nel corso dell’udienza di convalida, in particolare la corporatura dell’addetto alla sicurezza e l’assenza di certificazione medica sulle sue condizioni. Tali elementi non erano a disposizione del pubblico ministero al momento dell’adozione della misura precautelare.
Così operando, il Tribunale ha espresso apprezzamenti riservati a distinte fasi del procedimento, invadendo il terreno del giudizio di merito.
La Corte annulla quindi senza rinvio l’ordinanza di non convalida, richiamando Sez. 3, n. 14971 del 10/11/2022, Aliotta: il ricorso, avendo a oggetto una fase ormai perenta, è finalizzato alla sola definizione della correttezza dell’operato della polizia giudiziaria, e l’eventuale rinvio solleciterebbe una pronuncia meramente formale, priva di concreti effetti giuridici.
Nota della Redazione
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