Ricorso incidentale della parte vittoriosa è condizionato all’accoglimento del principale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7352 del 19.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni preliminari di merito o pregiudiziali di rito, ha natura di ricorso condizionato all’accoglimento del ricorso principale, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte. Ne consegue che, ove tali questioni siano state decise esplicitamente o implicitamente dal giudice di merito, il ricorso incidentale va esaminato solo in presenza di un interesse attuale, cioè unicamente nell’ipotesi di fondatezza del ricorso principale. Il rigetto del ricorso principale comporta pertanto l’assorbimento del ricorso incidentale per difetto di interesse.

Il Fatto

Un lavoratore, già dipendente di una società di gestione aeroportuale e poi transitato alle dipendenze di altre società, tra cui quella che lo ha licenziato, ha agito in giudizio nei confronti del primo datore di lavoro per far valere l’inadempimento di un obbligo di mantenimento occupazionale assunto con accordi sindacali.

Il Tribunale ha respinto la domanda e la Corte d’Appello di Napoli ha confermato la decisione. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, articolato in un motivo; la società ha resistito con controricorso e ricorso incidentale affidato a quattro motivi. La questione arriva in Cassazione per verificare sia la qualificazione degli accordi sia la sorte del ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

La Corte d’Appello aveva qualificato l’accordo del 1999 come contratto a favore di terzo, ritenendo che la società si fosse obbligata verso i lavoratori a garantire che l’aggiudicatario del servizio provvedesse al mantenimento occupazionale, con conseguente unica tutela risarcitoria in caso di inadempimento.

Il lavoratore contesta che la domanda di riassunzione costituisse una modalità di risarcimento in forma specifica ai sensi dell’art. 2058 c.c. La Corte rileva un profilo pregiudiziale di inammissibilità: si denuncia un error in iudicando rispetto a un presupposto errore di attività del giudice di merito, da dedurre ai sensi del n. 4 dell’art. 360 c.p.c., prospettando la nullità della sentenza o del procedimento; inoltre si sollecita una diversa interpretazione della domanda, riservata al giudice del merito (Cass. n. 31546 del 2019).

Nel merito la censura è comunque infondata: l’art. 2058 c.c., applicabile anche alle obbligazioni contrattuali, ammette il risarcimento in forma specifica solo se possibile. Nella specie la prestazione inadempiuta consisteva nel garantire che il terzo provvedesse al mantenimento occupazionale, non nell’obbligo della società di assumere direttamente i lavoratori licenziati; non era quindi esperibile la reintegrazione in forma specifica rispetto a una prestazione dovuta da soggetto diverso.

Il rigetto del ricorso principale consolida la sentenza che aveva respinto ogni pretesa del lavoratore. Non è ipotizzabile alcuna soccombenza della società idonea a legittimare l’esame del ricorso incidentale, che va assorbito per difetto di interesse attuale e per la sua natura sostanzialmente condizionata.

La Corte richiama il principio secondo cui il ricorso incidentale della parte vittoriosa, vertente su questioni preliminari o pregiudiziali, è condizionato all’accoglimento del principale (Cass. n. 25694 del 2024). Il ricorso principale è respinto, il ricorso incidentale assorbito, con condanna alle spese e ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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