Motivazione per relationem apparente se acritica adesione al primo grado (Cass. civ. Sez. 2 n. 19321 del 11.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost., riconducibile alle sole ipotesi di mancanza della motivazione, motivazione apparente, manifesta ed irriducibile contraddittorietà e motivazione perplessa od incomprensibile. La motivazione della sentenza di appello resa per relationem a quella di primo grado è solo apparente quando sia fondata su una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame; essa è legittima solo se il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero dell’identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado.

Il Fatto

La società promittente venditrice convenne in giudizio i promissari acquirenti di un terreno con soprastante costruzione, chiedendo l’accertamento dell’inefficacia del contratto preliminare, condizionato all’ottenimento di un mutuo, e la condanna alla restituzione dell’immobile e al pagamento di un ristoro per la detenzione. I promissari acquirenti proposero domanda riconvenzionale di esecuzione specifica ex art. 2932 c.c. e, in subordine, di risoluzione del contratto per inadempimento, nonché domanda di condanna del terzo chiamato per essere stati indotti a stipulare un preliminare avente ad oggetto un immobile abusivo.

Il Tribunale dichiarò l’inefficacia del preliminare e condannò i promissari acquirenti al pagamento di una somma per l’utilizzazione dell’immobile. La Corte d’appello, in sede di rinvio dopo una prima cassazione, confermò integralmente la pronuncia, condannando la ricorrente al pagamento dell’ulteriore somma maturata per la detenzione dell’immobile nel periodo estivo.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, con il quale si deduceva la nullità della sentenza per motivazione apparente, ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c..

Richiamato il consolidato orientamento per cui, dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., il vizio di motivazione è deducibile solo nelle ipotesi di mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento, motivazione apparente, manifesta e irriducibile contraddittorietà e motivazione perplessa od incomprensibile, la Suprema Corte ha precisato che la motivazione per relationem è solo apparente quando il giudice di appello confermi la pronuncia di primo grado con una generica condivisione, senza un percorso argomentativo concreto e coerente che dia conto delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di gravame.

Nella specie, la Corte territoriale si era limitata a dichiarare di condividere la motivazione del Tribunale, che aveva ritenuto non soggetto a risoluzione un contratto non avendo acquistato efficacia per il mancato avveramento della condizione sospensiva, senza prendere posizione sulle ulteriori questioni prospettate: l’irregolarità urbanistica del bene e la sua incidenza sull’avveramento della condizione, l’offerta di pagare con denaro proprio e gli strumenti di tutela del promissario acquirente. Questa motivazione è stata ritenuta tautologica, non esponendo le ragioni del rigetto dei motivi di appello.

L’accoglimento del primo motivo ha comportato l’assorbimento dei restanti motivi, con cassazione con rinvio alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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