Appello aspecifico solo se manca la confutazione delle ragioni del primo giudice (Cass. civ. Sez. III n. 7351 del 19.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo riformato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134 del 2012, richiedono che l’impugnazione contenga, a pena di inammissibilita’, la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza gravata e delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa idonea a confutare le ragioni del primo giudice. Non occorrono forme sacramentali ne’ un progetto alternativo di decisione, poiche’ il giudizio di appello conserva la natura di revisio prioris instantiae ed e’ estraneo allo schema della impugnazione a critica vincolata. Ne consegue che l’appello non e’ inammissibile per aspecificita’ quando, pur con formulazione unitaria e diffusa, censuri in modo mirato le conclusioni tecniche poste a base della decisione di primo grado.
Il Fatto
Il ricorrente, gestore di una tabaccheria in locali in parte condotti in locazione, aveva convenuto davanti al Tribunale la societa’ proprietaria dell’immobile e taluni proprietari, allegando il danneggiamento dei locali per il crollo dei solai sovrastanti, ascritto alle opere eseguite al piano superiore e ai fenomeni di fessurazione provenienti dagli ambienti dell’attivita’ alberghiera.
Il Tribunale aveva respinto tutte le domande, ravvisando condotte colpose concorrenti sia dell’attore sia della societa’ e compensando integralmente le spese. La Corte d’appello di Roma, investita del gravame principale e di un appello incidentale della societa’, aveva rigettato quello incidentale per difetto di prova e dichiarato inammissibile quello principale, reputandolo una disamina prolissa della consulenza tecnica d’ufficio, priva di individuazione delle specifiche ragioni della decisione impugnata. Da qui il ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 cod. proc. civ., sostenendo che nell’atto di appello, pur con censura unitaria, erano state chiaramente dedotte le ragioni di riforma, ricostruendo la valutazione del compendio peritale alla luce delle critiche del consulente di parte.
La Corte richiama il proprio orientamento, espresso dalle Sezioni Unite n. 27199 del 2017 e da Sez. III n. 36481 del 2022, secondo cui il nuovo testo dell’art. 342 cod. proc. civ. esige una parte argomentativa che contrasti le ragioni del primo giudice, senza imporre formule sacrali ne’ la redazione di un progetto alternativo di decisione, non essendo l’appello un’impugnazione a critica vincolata.
Nel caso concreto, l’allora appellante aveva specificato, seppure in forma diffusa e unitaria, le ragioni di censura, evidenziando che la relazione peritale non era stata vagliata nel complesso e che le modeste opere a lui ascritte erano state solo ipotizzate come concausa, a differenza di quelle della proprieta’, di incidenza ben piu’ massiccia, e dolendosi della mancata spiegazione sul diverso peso causale delle condotte.
Tale articolazione, osserva la Corte, non puo’ tradursi in aspecificita’ dell’appello per la sola ritenuta prolissita’ o sovrapposizione delle deduzioni. Le confutazioni erano dirette proprio a censurare le conclusioni del consulente d’ufficio su cui il Tribunale aveva fondato la propria statuizione. Il primo motivo e’ quindi fondato, mentre il secondo resta assorbito. La sentenza impugnata e’ cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimita’.
Nota della Redazione
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