Principio di non dispersione della prova e onere di allegazione in appello (Cass. civ. Sez. 2 n. 19466 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il principio di non dispersione (o di acquisizione) della prova, operante anche per i documenti, impone al giudice d’appello di esaminare il documento ritualmente prodotto in primo grado quando la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi, richiamandolo nella parte argomentativa dei motivi o delle eccezioni riproposte. Tale principio non esonera la parte dall’onere di compiere nell’atto di appello o nella comparsa di costituzione una puntuale allegazione del documento prodotto nel grado precedente. La mancata indicazione specifica degli atti processuali e dei documenti su cui il ricorso si fonda, ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c., rende inammissibile la censura di cassazione.
Il Fatto
Un venditore di tavoli da biliardo agiva in giudizio per ottenere il pagamento del saldo del prezzo. Il giudice di pace accoglieva parzialmente la domanda, ma la sentenza veniva integralmente riformata in appello, con rigetto della domanda e condanna dell’attore alle spese. Avverso la decisione del Tribunale, l’attore soccombente proponeva ricorso per cassazione affidato a sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato con priorità logica il terzo motivo, con cui si lamentava la mancata declaratoria di inammissibilità dell’appello per genericità dei motivi ex art. 342 c.p.c. La censura è stata ritenuta infondata con riguardo alla mancata applicazione dell’art. 348-ter c.p.c., in quanto la scelta del giudice d’appello di definire il giudizio nel merito non è proceduralmente viziata, restando la questione di inammissibilità assorbita dalla sentenza che definisce il gravame. Per il resto, il motivo è stato dichiarato inammissibile: il ricorrente, denunciando l’omessa declaratoria di nullità dell’appello, avrebbe dovuto riportare nel ricorso i motivi di gravame formulati dalla controparte, non potendo limitarsi a un generico richiamo al loro contenuto.
Il primo motivo riguardava la mancata valutazione, in appello, di una missiva prodotta in primo grado, che il Tribunale aveva ritenuto non prodotta nel giudizio di secondo grado. La Corte ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 4835 del 2023 in tema di non dispersione della prova: il giudice d’appello ha il potere-dovere di esaminare il documento acquisito in primo grado, potendo procedere al suo esame autonomo tramite la copia rilasciata alle altre parti ex art. 76 disp. att. c.p.c., apprezzarne il contenuto trascritto nella sentenza o ordinare alla parte di produrlo. Tali poteri, tuttavia, postulano che la parte abbia ottemperato all’onere di puntuale allegazione del documento nell’atto di appello o nella comparsa di costituzione. Nel caso di specie, il ricorrente non aveva preso posizione sull’adempimento di tale incombente, né aveva richiamato il contenuto della scrittura, violando così l’art. 366 n. 6 c.p.c., che impone di indicare specificamente gli atti e i documenti su cui il ricorso si fonda.
Il secondo e il quarto motivo, fondati sulla medesima missiva, sono stati dichiarati inammissibili in via assorbente, restando privi di ragione una volta respinto il primo motivo. Il quinto motivo, concernente il divieto di nuove prove in appello, è risultato inammissibile per carenza di specificità, non essendosi confrontato con i principi in materia di autosufficienza del ricorso. Il sesto motivo, relativo alla regolamentazione delle spese, è stato ritenuto manifestamente infondato, avendo il giudice d’appello correttamente recepito il dato della soccombenza. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 342 c.p.c. – Forma dell'appello
- Art. 348-ter c.p.c. – Articolo abrogato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla l. 29 dicembre 2022, n. 197
- Art. 366 c.p.c. – Contenuto del ricorso