Ricorso incidentale tardiva esclusa per destinatario della sola litis denuntiatio (Cass. civ. Sez. III n. 27921 del 20.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In ipotesi di cause scindibili, la parte cui il ricorso principale sia stato notificato ai soli effetti della litis denuntiatio, ai sensi dell’art. 332 cod. proc. civ., non è abilitata a proporre impugnazione incidentale tardiva ex art. 334 cod. proc. civ. Il suo interesse ad impugnare, essendo rimasta interamente soccombente nella pronuncia, è infatti sorto già al momento della pubblicazione di questa, senza che l’assetto di interessi così configurato possa essere rimesso in discussione dall’impugnazione principale. La liquidazione equitativa del danno ex artt. 1226 e 2056 cod. civ. ha natura sussidiaria e non sostitutiva: presuppone l’accertamento oggettivo del pregiudizio e non supplisce alle carenze istruttorie. La deduzione del malgoverno della prova non integra violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., salvo che il giudice abbia dichiarato di non osservare la regola o abbia giudicato su prove d’ufficio.
Il Fatto
Il ricorrente principale agisce per il risarcimento dei danni derivati dall’incendio che ha interessato i propri terreni. Convenuto in giudizio il presunto responsabile, questi eccepisce il difetto di legittimazione passiva, indicando quali proprietari del fondo e del mezzo i eredi del de cuius, che vengono chiamati in causa. Il primo giudice rigetta la domanda per mancata prova dell’accettazione dell’eredità; la Corte d’appello riconosce la legittimazione passiva e l’an della pretesa, ma rigetta per difetto di prova del quantum.
Propongono ricorso per cassazione sia il ricorrente principale, con tre motivi, sia, in via incidentale, gli eredi dell’altra attrice, con due motivi di contenuto sovrapponibile. Resiste la parte convenuta con due controricorsi.
La Motivazione della Corte
Il ricorso principale è rigettato. Il primo motivo è inammissibile: la sentenza d’appello ha escluso la liquidazione equitativa perché non provata la ricorrenza del danno. La Corte ribadisce che l’esercizio del potere ex artt. 1226 e 2056 cod. civ. dà luogo a un giudizio di diritto caratterizzato da equità giudiziale correttiva, subordinato all’impossibilità o particolare difficoltà di provare l’ammontare, e non esteso all’accertamento del pregiudizio.
La censura non è prospettata in via diretta, ma come conseguenza della violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., e sollecita una rivalutazione della quaestio facti non consentita in sede di legittimità. Il vizio è deducibile solo se il giudice abbia dichiarato di non osservare la regola o abbia giudicato su prove disposte d’ufficio oltre i propri poteri.
Il secondo motivo è parimenti inammissibile: il vizio di motivazione è prospettato secondo la previgente formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. e difetta del necessario carattere testuale, emergendo solo dal confronto con le risultanze processuali.
Il terzo motivo, sulle spese, non è fondato: la Corte territoriale ha liquidato secondo i minimi e attribuito a ciascun appellato il 50% dell’importo, senza duplicazione né aumento del 30% ex art. 4, comma 2, d.m. n. 55/2014.
Il ricorso incidentale è inammissibile. La notifica del ricorso principale ai ricorrenti incidentali è stata disposta solo a fini di litis denuntiatio, in presenza di cause scindibili. In tale ipotesi la parte non è abilitata all’impugnazione incidentale tardiva, poiché il suo interesse ad impugnare è insorto già con la pronuncia. La Corte conferma il rigetto e l’inammissibilità, con condanna alle spese e obbligo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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