Infortunio tra allievi in spogliatoio: vigilanza e prossimità alla maggiore età (Cass. civ. Sez. III n. 27923 del 20.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’accoglimento della domanda di iscrizione e la conseguente ammissione dell’allievo a scuola instaurano un vincolo negoziale dal quale sorge, a carico dell’istituto, l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e sull’incolumità dell’allievo per tutto il tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica. Trova quindi applicazione il regime probatorio dell’art. 1218 cod. civ.: l’attore prova che il danno si è verificato nel corso del rapporto, mentre sulla scuola incombe l’onere di dimostrare che l’evento è stato determinato da causa non imputabile né all’istituto né all’insegnante. Il contenuto dell’obbligo di vigilanza è però inversamente proporzionale al grado di maturità degli alunni. Quando il danno sia cagionato da uno studente ad un altro, la prossimità del primo alla maggiore età, con il pieno discernimento che ne deriva, è circostanza idonea a far presumere la non prevedibilità della condotta dannosa e a fondare la prova liberatoria.

Il Fatto

Un allievo di un istituto tecnico industriale riporta la rottura di due denti, colpito accidentalmente con un casco da moto da un compagno nello spogliatoio maschile adiacente alla palestra, al termine dell’ora di educazione fisica. Promuove pertanto azione risarcitoria nei confronti dell’amministrazione scolastica. Il primo giudice accoglie la domanda, ma la Corte d’appello riforma la decisione e la rigetta, ritenendo raggiunta la prova che il danno è stato determinato da causa non imputabile all’istituto o a un suo docente.

La questione approda in cassazione perché il ricorrente contesta l’esclusione della culpa in vigilando e la regolazione delle spese processuali, sostenendo che l’obbligo di sorveglianza non possa essere eluso in ragione del sesso dell’insegnante o dell’età dell’autore del danno.

La Motivazione della Corte

La Corte muove da un assunto che riconosce corretto: l’ammissione a scuola instaura un contratto di protezione, con obbligo di vigilare per tutta la durata del servizio e regime probatorio dell’art. 1218 cod. civ. L’istituto si libera soltanto provando la causa non imputabile.

Il punto decisivo è però la misura dell’obbligo. Esso va adempiuto con lo sforzo diligente adeguato alla natura della cosa e alle circostanze concrete, secondo il principio di Cass. Sez. III n. 22752 del 2013. Tra le circostanze rileva l’età degli allievi, che impone una vigilanza crescente con il diminuire dell’età anagrafica (Cass. Sez. III n. 13457 del 2013). Il contenuto dell’obbligo è quindi inversamente proporzionale al grado di maturità: avvicinandosi gli alunni al pieno discernimento, il dovere di presenza continua dei precettori si riduce.

Quanto al danno cagionato da uno studente ad un altro, la prossimità alla maggiore età è circostanza “tale da far presumere la non prevedibilità della condotta dannosa posta in essere” (Cass. Sez. III n. 2334 del 2018, resa su fattispecie analoga; nello stesso senso Cass. Sez. III n. 2394 del 2024). A questi principi la sentenza impugnata si è attenuta, donde la non fondatezza del motivo.

Resta l’argomento della mancata predisposizione di misure di vigilanza nello spogliatoio: la Corte lo liquida come mera “suggestione”, perché la prova esonerativa va legata alle circostanze concrete e non a ipotesi astratte. Il casco, del resto, è equiparabile a un capo di abbigliamento e poteva essere introdotto nello spogliatoio. Quanto alle spese, la Corte ribadisce che quelle del terzo chiamato gravano sull’attore soccombente, salvo chiamata manifestamente arbitraria, e che la soccombenza reciproca presuppone domande contrapposte, non il rigetto di eccezioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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