Inammissibile il ricorso che chiede una rilettura del fatto (Cass. pen. Sez. VII n. 12463 del 31.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che solleciti una rivalutazione del quadro istruttorio, senza confrontarsi in modo puntuale con le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata, e’ inammissibile per genericita’. La censura che riproduca profili gia’ vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici di merito e’ inammissibile. Non e’ necessaria una specifica e dettagliata motivazione sulla determinazione della pena quando questa sia irrogata al di sotto della media edittale, calcolata dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale e aggiungendo il risultato al minimo.
Il Fatto
Il ricorrente e’ stato condannato dalla Corte d’Appello di Firenze, con sentenza del 15.01.2024, alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro 18.000,00 di multa per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi: violazione dell’art. 273 cod. proc. pen.; violazione dell’art. 62-bis cod. pen. e vizi della motivazione sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; violazione dell’art. 81 cod. pen. per omessa indicazione dei singoli passaggi che hanno condotto alla determinazione della pena.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile nel suo complesso, rilevandone la genericita’. Il ricorso risulta diretto a sollecitare una rivalutazione del quadro istruttorio, sulla base di una rilettura di fatto preclusa al sindacato di legittimita’, senza confrontarsi in modo puntuale con le argomentazioni a fondamento della decisione impugnata.
Quanto al primo motivo, la Corte lo ha ritenuto riproduttivo di profili di censura gia’ adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici di merito. I giudici di appello, con ampia motivazione, avevano evidenziato come le attivita’ di appostamento, i sequestri, le sommarie informazioni rese da alcuni clienti, le informazioni provenienti dal pedinamento satellitare e le risultanze delle intercettazioni provassero, oltre ogni ragionevole dubbio, la capillare attivita’ di cessione di sostanze stupefacenti.
Il secondo motivo e’ stato giudicato inammissibile perche’ non tiene conto della motivazione della sentenza impugnata, che correttamente attribuisce rilievo alla mancanza di elementi positivi di giudizio ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Il terzo motivo e’ stato parimenti dichiarato inammissibile: non e’ necessaria una specifica e dettagliata motivazione quando venga irrogata una pena al di sotto della media edittale. La Corte ha richiamato il criterio di calcolo secondo cui la media si determina non dimezzando il massimo edittale, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo ed aggiungendo il risultato al minimo, sul rilievo di Sez. III n. 29968 del 22.02.2019.
Da ultimo, la Corte ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 13.06.2000 ed ha escluso che la parte abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’. A norma dell’art. 616 cod. proc. pen., ha pertanto condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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