Detenzione stupefacenti e spaccio la divisione in dosi prova la cessione (Cass. pen. Sez. VII n. 12466 del 31.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, la finalità di cessione può essere desunta dal quantitativo detenuto, dalla suddivisione dello stupefacente in involucri idonei a un numero di dosi incompatibile con il consumo personale e dall’elevata qualità della sostanza. Le censure che contestano tale valutazione costituiscono doglianze di mero fatto, riproduttive di profili già vagliati dal giudice di merito, e sono inammissibili in sede di legittimità. La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato, con sentenza di Corte d’appello di Roma, per il reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, per la detenzione a fini di spaccio, insieme ad altro soggetto, di complessivi 5,148 grammi di cocaina, suddivisa in pezzi e occultata sulla sua persona, mentre si accingeva a cederla.
La sentenza di appello ha confermato la condanna. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: con il primo ha dedotto il vizio di motivazione, sostenendo l’illogicità del riconoscimento della finalità di spaccio a fronte dell’esiguo quantitativo detenuto; con il secondo ha lamentato l’erronea applicazione della legge penale, assumendo che il fatto non fosse provato oltre ogni ragionevole dubbio, non essendo state valutate le circostanze favorevoli al consumo personale.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII ha rilevato anzitutto che il primo motivo prospetta deduzioni generiche, prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste. La censura si limita a contestare la valutazione compiuta dal giudice di merito senza indicare specifici errori argomentativi.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che entrambe le doglianze non risultano consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere questioni di fatto, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello.
Nel merito, il giudice di appello ha correttamente motivato sulla sussistenza della finalità di spaccio e dunque sulla commissione del reato, desumendola da plurimi indici: il quantitativo di cocaina detenuto, la suddivisione in sette involucri, sufficienti per trentadue dosi e quindi evidentemente incompatibili con l’ipotesi del consumo personale, e l’elevata qualità della sostanza.
La Corte ha inoltre valorizzato in senso negativo l’assoluta genericità della prospettazione difensiva, formulata sia nel giudizio di merito sia in quello di cassazione, circa la dedotta qualità di assuntore di sostanze stupefacenti del ricorrente. Tale asserzione, priva di riscontro, non è idonea a scalfire l’impianto motivazionale.
Richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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