Operai forestali ARIF e CCNL privatistico: indennità di trasporto dovuta (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21724 del 28.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il rapporto fra l’ARIF, ente pubblico strumentale della Regione Puglia, e gli operai agricoli transitati alle sue dipendenze ai sensi dell’art. 12, comma 2, lett. a), della legge Regione Puglia n. 3 del 2010 è regolato, per il periodo anteriore all’introduzione del comma 2 quinquies del medesimo art. 12 disposto dall’art. 23 della legge Regione Puglia n. 36 del 2017, e ove detti operai abbiano avanzato apposita domanda, dal contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico-economico e assicurativo-previdenziale ai sensi dell’art. 1, comma 14, del d.l. n. 510 del 1996, conv. dalla legge n. 608 del 1996. Ne consegue il diritto degli operai, ricorrendone le condizioni, alla corresponsione dell’indennità di trasporto riconosciuta dall’art. 15 del CCNL del 7 dicembre 2010. L’applicazione del CCNL di diritto privato non osta alla qualificazione del rapporto in termini di lavoro pubblico, restando ferma la prevalenza delle regole comuni del lavoro privatizzato.

Il Fatto

Due operai specializzati, dipendenti dell’ARIF Puglia, hanno chiesto la condanna della parte datoriale al pagamento, dal gennaio 2010, dell’indennità chilometrica prevista dal CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria del 7 dicembre 2010. Il Tribunale di Bari, con sentenza del 19 dicembre 2019, ha accolto la domanda. L’ARIF ha proposto appello, che la Corte d’appello di Bari, con sentenza n. 2441/2023, ha rigettato. L’Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione su quattro motivi; i lavoratori si sono difesi con controricorso.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo l’Agenzia ha denunciato la violazione dell’art. 12, commi 2 e 5, della legge Regione Puglia n. 3 del 2010, dell’art. 31 d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 2697 c.c. Sosteneva che nessun trasferimento formale sarebbe avvenuto, essendo i lavoratori rimasti in regime di avvalimento presso l’ARIF, e che il giudice d’appello avrebbe errato nel valorizzare la raccomandata del 28 marzo 2011 con cui il dipendente aveva esercitato il diritto di opzione. Il motivo è inammissibile: la ricorrente oppone all’accertamento del giudice di merito una diversa valutazione delle risultanze documentali, sollecitando una rivisitazione nel merito non consentita in sede di legittimità.

I motivi secondo, terzo e quarto, trattati congiuntamente per connessione, sono infondati. La Corte ricorda che l’applicazione della contrattazione collettiva del settore privato agli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale dipendenti delle pubbliche amministrazioni affonda le radici nella legge n. 124 del 1985, in continuità con la legge n. 205 del 1962. A seguito del trasferimento delle competenze alle Regioni, l’art. 12, comma 3, della legge Regione Puglia n. 3 del 2010 ha previsto l’applicazione del CCNL privatistico agli operai assunti dall’ARIF, riservando agli operai già inquadrati nei ruoli regionali lo stato giuridico dei dipendenti di regioni e autonomie locali, salvo il diritto di opzione del comma 5.

Poiché gli attuali lavoratori rientrano in quest’ultima categoria, la Corte richiama la propria giurisprudenza (Cass. n. 10811/2023, conf. Cass. n. 21006/2023) secondo cui l’applicazione del CCNL di diritto privato non impedisce la qualificazione del rapporto come lavoro pubblico. Il richiamo normativo concerne le qualifiche di inquadramento, le mansioni esigibili e il trattamento economico, e non la disciplina di acquisizione del diritto all’inquadramento per esercizio di fatto di mansioni superiori, per la prevalenza dell’art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001.

La Corte esclude che rilevi l’abrogazione del comma 3 da parte dell’art. 32 della legge Regione Puglia n. 45 del 2012. Il successivo art. 23 della legge Regione Puglia n. 36 del 2017 ha reintrodotto il comma 2 quinquies, che ribadisce l’applicazione del CCNL privatistico. Anche nel periodo intermedio, la procedura di informazione e consultazione con le medesime organizzazioni sindacali sottoscrittrici dei contratti collettivi implicava la perdurante applicazione degli stessi. Infine, le disposizioni dell’art. 6 del d.lgs. n. 78 del 2010 non si applicano in via diretta alle Regioni, per le quali valgono come principi di coordinamento della finanza pubblica.

Nota della Redazione

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