Revoca della pensione definitiva e termine decadenziale triennale (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 33 del 23.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il termine perentorio triennale di cui agli artt. 204 e 205 del d.P.R. n. 1092 del 1973 limita il potere dell’amministrazione di revocare o modificare d’ufficio il provvedimento pensionistico definitivo, ma non si estende all’istanza con cui il pensionato chiede la riliquidazione in melius del trattamento di quiescenza. La casistica dell’art. 204 è tassativa e non include l’errore di diritto, né è suscettibile di interpretazione analogica. Ne deriva che il diritto del pensionato ai maggiori ratei arretrati è soggetto esclusivamente al termine di prescrizione quinquennale, restando la domanda di riliquidazione sottratta alla decadenza triennale. La disciplina speciale, volta a garantire stabilità e certezza del rapporto previdenziale, tutela il pensionato quale parte debole e non può risolversi in un ostacolo alla rimozione di un errore di liquidazione non imputabile al richiedente.
Il Fatto
La vicenda prende avvio dal riconoscimento, da parte della Sezione giurisdizionale di primo grado della Corte dei conti per la Regione Siciliana, del diritto del pensionato — appuntato scelto dell’Arma dei Carabinieri, in congedo dal 4/5/2005 — alla riliquidazione della pensione in godimento, liquidata in via definitiva con decreto n. 360 dell’8/7/2009. Il giudice di prime cure applicava sulla quota retributiva il coefficiente del 2,44% per ogni anno utile, in conformità alle sentenze n. 1/2021/QM e n. 12/2021/QM delle Sezioni riunite, riconoscendo la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con prescrizione dei ratei anteriori al 5/3/2015.
Il Ministero della Difesa impugnava la decisione, deducendo la violazione degli artt. 203, 204, 205, 206 e 207 del d.P.R. n. 1092 del 1973. Sosteneva che, a seguito delle pronunce delle Sezioni riunite, la circolare n. 88292 del 29/10/2021 aveva subordinato la revoca amministrativa del provvedimento definitivo alla domanda proposta entro il triennio, e che il pensionato aveva agito con diffida solo il 7/6/2021. L’I.N.P.S. si associava all’appello. Resisteva il pensionato, invocando l’art. 207 e la sentenza della Corte costituzionale n. 208 del 2014.
La Motivazione della Corte
La questione centrale attiene all’ambito applicativo degli artt. 203 e seguenti del d.P.R. n. 1092 del 1973: se la disciplina del termine triennale governi anche le istanze dei pensionati dirette alla riliquidazione in melius del trattamento definitivo. La Sezione d’appello ricostruisce il quadro normativo muovendo dall’art. 203, che consente la revoca o la modifica del provvedimento definitivo da parte dell’ufficio che lo ha emesso, e dall’art. 204, che fissa il termine perentorio di tre anni dalla registrazione e richiede una delle fattispecie tassativamente elencate: errore di fatto, omissione di elementi, errore di calcolo, rinvenimento di nuovi documenti o falsità degli stessi.
Il collegio sottolinea che tale casistica è tassativa e non ammette interpretazione analogica. In particolare, l’elenco non contempla l’errore di diritto, inteso come errata interpretazione o applicazione di norme sostanziali o procedurali, perché esso è difficilmente percepibile dal fruitore del trattamento. Sul punto richiama, mutatis mutandis, la sentenza n. 16/2011/QM delle Sezioni riunite, secondo cui in materia di pensioni di guerra non esiste un generale potere di annullamento d’ufficio in autotutela di provvedimenti viziati da errori di diritto. La speciale disciplina è stata ritenuta conforme a Costituzione dalla sentenza n. 208 del 2014 e, da ultimo, dalla sentenza n. 148 del 2017, che pure ha invitato il legislatore a superare le divergenze tra settore pubblico e privato.
Da questa ricostruzione la Corte trae una conseguenza di sistema: i limiti normativi alle potestà ablative dell’amministrazione sono inderogabili, sia quanto alle ipotesi, sia quanto al termine, ma rispondono alla finalità di proteggere il pensionato in una fase delicata della sua esistenza, assicurando stabilità e certezza del rapporto previdenziale. Essi, dunque, non possono essere invocati contro l’interesse che intendono tutelare.
Ne discende che quando è il pensionato, parte debole del rapporto, a chiedere la modifica in senso più favorevole, non opera la decadenza triennale: il suo diritto ai maggiori ratei arretrati è soggetto esclusivamente alla prescrizione quinquennale. La conclusione è avvalorata dal tenore dell’art. 203, che non menziona l’ipotesi di istanza del pensionato, e dalla considerazione che, se l’errore di liquidazione è stato cagionato dall’amministrazione nell’esercizio della sua esclusiva signoria procedimentale, non vi è ragione di precludere al pensionato, che non ha dato causa all’errata liquidazione, la richiesta di porvi rimedio.
La Corte dichiara assorbita ogni ulteriore questione e rigetta l’appello, confermando integralmente la sentenza di primo grado. L’appellante è condannato alla rifusione delle spese legali, liquidate in euro 800,00 oltre il 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A., a favore del difensore del pensionato, e in euro 800,00 a favore dell’I.N.P.S.
Nota della Redazione
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