Ricorso avverso provvedimento del magistrato di sorveglianza va qualificato opposizione (Cass. pen. Sez. I n. 22945 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza, ai sensi dell’art. 62 legge 24 novembre 1981, n. 689, conferma o modifica le prescrizioni delle pene sostitutive è adottato de plano, senza formalità, a norma degli artt. 678, comma 1-bis, e 667, comma 4, cod. proc. pen. Avverso tale ordinanza l’interessato può proporre opposizione davanti allo stesso giudice dell’esecuzione, che procede poi con le forme dell’incidente di esecuzione di cui all’art. 666 cod. proc. pen. Il ricorso per cassazione proposto senza il previo esperimento della fase di opposizione non è inammissibile, ma va qualificato come opposizione, in applicazione del principio di conservazione degli atti e del favor impugnationis espresso dall’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., con trasmissione degli atti al magistrato di sorveglianza.
Il Fatto
Il magistrato di sorveglianza, con provvedimento emesso il 19 dicembre 2025, ha parzialmente confermato le prescrizioni imposte a un condannato dalla sentenza di patteggiamento del giudice dell’udienza preliminare, con cui era stata applicata la pena sostitutiva della detenzione domiciliare sostitutiva. Il giudice dell’esecuzione ha escluso dalla conferma il luogo di esecuzione originariamente individuato, stabilendo che la detenzione domiciliare sostitutiva dovesse essere espiata presso la residenza italiana del condannato, e non presso l’abitazione di un familiare situata all’estero.
Il difensore ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi: la violazione dell’art. 62 legge n. 689 del 1981 e dell’art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen. in relazione a plurimi parametri costituzionali e convenzionali; la violazione degli artt. 56 legge n. 689 del 1981 e 2, quarto comma, cod. pen.; la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce anzitutto il rito applicabile. Il magistrato di sorveglianza, chiamato a dare esecuzione alla sentenza di applicazione della pena concordata mediante conferma o modifica delle prescrizioni, procede ai sensi dell’art. 62 legge n. 689 del 1981, che rinvia all’art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen., il quale a sua volta richiama l’art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
Da tale disciplina discende che il provvedimento di conferma o modifica delle prescrizioni in tema di pene sostitutive è adottato de plano, senza formalità e senza fissazione dell’udienza di comparizione delle parti. Il contraddittorio è differito a una fase successiva, attivata dall’opposizione che il pubblico ministero, l’interessato o il difensore possono proporre davanti allo stesso giudice dell’esecuzione. Solo in tale sede si procede con le forme partecipate dell’incidente di esecuzione di cui all’art. 666 cod. proc. pen.
La Corte richiama sul punto Sez. I, ord., n. 40985 del 03/12/2025, relativa all’analogo caso della conversione delle pene pecuniarie, e Sez. III, n. 49317 del 27/10/2015, secondo cui gli interessati possono proporre solo opposizione innanzi allo stesso giudice dell’esecuzione, anche quando questi abbia irritualmente anticipato il contraddittorio nella prima fase.
Nel caso concreto, all’ordinanza del magistrato di sorveglianza è seguito direttamente il ricorso per cassazione, senza che si sia svolta la fase di opposizione. La Corte esclude però che il mezzo possa essere dichiarato inammissibile: procedendo omisso medio, le parti resterebbero private della rivalutazione del provvedimento da parte del giudice che ne ha piena cognizione.
Il ricorso va quindi qualificato come opposizione, in applicazione del principio di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis di cui all’art. 568, comma 5, cod. proc. pen. La Corte richiama in proposito Sez. Un., ord., n. 45371 del 31/10/2001 e altre pronunce conformi, osservando che non è consentaneo al principio far discendere l’inammissibilità dall’erronea qualificazione dell’impugnazione. Dispone pertanto la trasmissione degli atti al magistrato di sorveglianza perché sia espletata la fase di opposizione.
Nota della Redazione
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