Doppia conforme e attendibilità dei testimoni assistiti nel giudizio di legittimità (Cass. pen. Sez. I n. 6049 del 13.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La valutazione della rilevanza e dell’attendibilità delle fonti di prova, la soluzione dei contrasti testimoniali e la scelta tra divergenti versioni dei fatti spettano al giudice di merito e non sono sindacabili in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e sulla logicità della motivazione. Ricorre la doppia conforme quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado mediante richiami a quest’ultima e l’adozione degli stessi criteri di valutazione delle prove: le due decisioni possono allora essere lette congiuntamente come un unico corpo decisionale. In materia di circostanze attenuanti generiche, la legge non impone l’esame analitico di tutti i parametri dell’art. 133 cod. pen., essendo sufficiente che la motivazione specifichi a quale di essi si sia inteso fare riferimento; la sola incensuratezza non giustifica la concessione, ove osti l’espresso divieto dell’art. 62-bis cod. pen.

Il Fatto

Il ricorrente era stato condannato dal Tribunale di Trapani, con sentenza del 5 ottobre 2022, alla pena di cinque anni di reclusione e a una multa di euro 390.000,00 per il delitto di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, contestato con le aggravanti del concorso di persone e dell’ingresso di stranieri in numero superiore a cinque, ai sensi degli artt. 81 e 110 cod. pen. e 12, comma 3, lett. a), d.lgs. n. 286 del 1998. Secondo la ricostruzione dei giudici, l’imputato era uno dei conducenti dell’imbarcazione partita dalla Libia e soccorsa in acque internazionali con a bordo migranti provenienti dal Bangladesh e dal Pakistan.

La Corte di appello di Palermo rigettava il gravame con sentenza del 25 gennaio 2024. La difesa ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: violazione di legge e vizi della motivazione in ordine all’individuazione dell’imputato quale concorrente, con particolare riguardo all’utilizzazione delle dichiarazioni rese da soggetti sentiti con le modalità di cui all’art. 197-bis cod. proc. pen., e mancata concessione delle attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il primo motivo, relativo all’attendibilità dei dichiaranti, e lo dichiara infondato. Richiamando la giurisprudenza di legittimità, ribadisce che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, il giudizio del merito su rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, sui contrasti testimoniali e sulla scelta tra versioni divergenti dei fatti (Sez. V n. 51604 del 19.09.2017).

La Corte richiama poi il criterio della doppia conforme: la sentenza di appello che si salda con quella di primo grado, attraverso ripetuti richiami e l’adozione degli stessi criteri valutativi, forma con essa un unico corpo decisionale (Sez. II n. 37295 del 12.06.2019; Sez. III n. 44418 del 16.07.2013).

Nel caso concreto, il giudice di appello ha esposto in modo plausibile le ragioni per le quali le dichiarazioni dei testi sono dimostrative della responsabilità. Le divergenze sull’identificazione del conducente — due dichiaranti hanno indicato il coimputato, il terzo il ricorrente — non inficiano la valenza complessiva delle dichiarazioni, perché i tre si riferivano a due uomini di etnia diversa da quella dei migranti trasportati, alternatisi alla guida. La Corte sottolinea che il giudice di merito ha coordinato gli elementi in un organico quadro interpretativo, superando il vaglio di legittimità; il ricorso, di contro, propone valutazioni di fatto già considerate o superate.

Quanto al secondo motivo, la Corte lo dichiara infondato. La legge non impone l’esame di tutti i parametri dell’art. 133 cod. pen., essendo sufficiente indicare il parametro considerato (Sez. I n. 33506 del 07.07.2010); il giudice può ritenere un elemento di valenza tale da sopravanzare quelli di segno opposto (Sez. I n. 150 del 10.11.1998). La Corte di appello ha motivato in modo congruo: la sola incensuratezza non basta, per l’espresso divieto dell’art. 62-bis cod. pen., e osta alla concessione la non ridotta entità del fatto.

Il ricorso è dunque rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

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