Ricorso Ministero avverso diniego convalida trattenimento termine cinque giorni inammissibilità (Cass. pen. Sez. I n. 38422 del 26.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il termine di cinque giorni previsto dall’art. 14, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998 per il ricorso per cassazione avverso i decreti di convalida e proroga dei trattenimenti si applica anche ai ricorsi proposti dall’Amministrazione contro il diniego di convalida. La comunicazione del provvedimento, a cura della cancelleria del giudice a quo, è effettuata nei confronti di tutti i titolari del diritto di impugnazione, compresa l’Autorità che ha adottato il provvedimento di trattenimento. Essa segue le forme stabilite per il processo penale e non quelle speciali sulle notificazioni presso l’Avvocatura dello Stato, non venendo in gioco interessi civilistici. Il ricorso depositato oltre il termine è inammissibile, con esclusione dell’addebito delle spese e della sanzione pecuniaria in ragione della natura pubblica delle funzioni svolte.

Il Fatto

Il Ministero dell’Interno ha proposto ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 14, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998, avverso il decreto con cui il Giudice di Pace ha ricusato la convalida del provvedimento questorile di trattenimento presso un Centro di permanenza per i rimpatri. Il diniego si fondava, da un lato, sul carattere sproporzionato della misura, mancando concreti indici di pericolosità sociale e il pericolo di fuga; dall’altro, sull’illegittimità del decreto di espulsione, presupposto del trattenimento, adottato senza adeguata ponderazione delle ragioni ostative legate alla vita privata, alla salute e al rischio di persecuzione in caso di rientro.

L’Amministrazione ha dedotto tre motivi, lamentando la violazione dell’art. 14, commi 4 e 4-bis, la disapplicazione incidentale di un decreto di espulsione ritenuto legittimo e la motivazione solo apparente del diniego. La difesa dello straniero ha eccepito in via pregiudiziale la tardività del ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto la questione preliminare, decisiva ai fini dell’esito. A norma dell’art. 14, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998, contro i decreti di convalida e proroga dei trattenimenti è proponibile ricorso per cassazione entro cinque giorni dalla loro comunicazione. Il Collegio richiama Sez. U civ., n. 25374 del 23/09/2024, per affermare che tale disposizione è applicabile anche ai ricorsi proposti dall’Amministrazione avverso il diniego di convalida.

La comunicazione deve essere effettuata dalla cancelleria del giudice a quo nei confronti di tutti i soggetti titolari del diritto di impugnazione, ai sensi dell’art. 128 cod. proc. pen., inclusa l’Autorità che ha adottato il provvedimento di trattenimento, legittimata a intervenire in fase di convalida tramite funzionari delegati.

Il passaggio centrale riguarda le modalità della comunicazione. Essa segue le forme stabilite per il processo penale e, non venendo in gioco interessi civilistici, non si applicano le disposizioni speciali sulle notificazioni presso l’Avvocatura dello Stato, di cui all’art. 11 r.d. 30 ottobre 1933, n. 611. Il decreto impugnato risulta pertanto ritualmente comunicato in via telematica alla Questura, Ufficio immigrazione, tramite il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.

Sul piano cronologico, la comunicazione è avvenuta il 5 novembre 2025, mentre il ricorso dell’Amministrazione è stato depositato presso la cancelleria del giudice a quo soltanto il 12 novembre 2025. Il ricorso è dunque intempestivo. L’intempestività, eccepita dalla difesa e rilevabile anche d’ufficio, ne comporta l’inammissibilità. La Corte esclude l’addebito delle spese e l’applicazione della sanzione pecuniaria a carico del Ministero ricorrente, in ragione della natura pubblica delle funzioni svolte nel procedimento amministrativo sul quale si innesta il controllo giurisdizionale, richiamando Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, Tuttolomondo, Rv. 271650-01.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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