Sequestro preventivo e mutamento dell’amministratore: onere di motivazione sul periculum (Cass. pen. Sez. III n. 35156 del 28.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di misure cautelari reali, il ricorso per cassazione avverso le ordinanze del riesame ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen. è ammesso per sola violazione di legge, nozione nella quale rientrano anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Il giudice del riesame che si pronunci sul sequestro preventivo di quote sociali e di complesso aziendale ai sensi dell’art. 321, commi 1 e 2, cod. proc. pen. deve confrontarsi con la deduzione del mutamento dell’organo amministrativo della società, motivando in concreto sulla persistenza del pericolo di aggravamento o protrazione del reato in capo al nuovo rappresentante legale estraneo ai fatti. Ove tale deduzione resti senza risposta, la motivazione è sostanzialmente apparente e l’ordinanza va annullata con rinvio.

Il Fatto

Il Tribunale di Palermo, con ordinanza del 12 marzo 2025, ha rigettato la richiesta di riesame proposta dal titolare di una società avverso il decreto con cui il G.i.p. del Tribunale di Termini Imerese aveva disposto il sequestro preventivo del complesso aziendale, delle quote sociali e del deposito commerciale di prodotti petroliferi. La misura era stata adottata in relazione a plurimi reati, tra cui l’art. 416, commi 1, 2, 3 e 5, cod. pen., i reati di cui agli artt. 40, comma 1, lett. b) e c), comma 4, 49, comma 1, d.lgs. n. 504/1995, nonché agli artt. 61 n. 2, 81 cpv., 110 e 479 cod. pen.

Il ricorrente, nel proporre ricorso per cassazione, ha dedotto la mancanza di motivazione sulla propria specifica posizione, l’insussistenza del pericolo di reiterazione e la violazione dell’art. 321, commi 1 e 2, cod. proc. pen., valorizzando le dimissioni del precedente amministratore e il proprio subentro quale nuovo rappresentante legale, soggetto incensurato ed estraneo ai fatti di indagine.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla delimitazione del sindacato di legittimità. Il ricorso contro le ordinanze in materia di riesame di misure cautelari reali è consentito per sola violazione di legge, comprensiva degli errores in iudicando e in procedendo e di quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o inidoneo a rendere comprensibile l’iter logico seguito dal giudice, secondo il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 25932 del 2008.

Sul piano sostanziale, il collegio richiama la giurisprudenza secondo cui è legittimo il sequestro preventivo delle quote di una società, anche se appartenenti a persona estranea al reato, quando sussista un nesso di strumentalità tra i beni e il reato e il vincolo sia destinato a impedire, anche in modo mediato, la protrazione dell’attività criminosa: rileva non la titolarità del patrimonio sociale, ma la sua gestione supposta illecita (Sez. II n. 31914 del 2015; Sez. V n. 16583 del 2010). Analogamente, è ammesso il sequestro dell’intera azienda quando vi siano indizi che anche taluno soltanto dei beni sia utilizzato per la consumazione del reato (Sez. VI n. 27340 del 2008), mentre ai fini del sequestro di una società occorre dimostrarne il durevole asservimento all’attività criminosa (Sez. IV n. 7107 del 2022).

La Corte ricorda poi che il sequestro preventivo non finalizzato alla confisca implica un collegamento tra il reato e la cosa, non tra il reato e il suo autore, sicché possono essere oggetto del provvedimento anche cose di proprietà di un terzo estraneo e in buona fede (Sez. III n. 57595 del 2018). Quanto alla nozione di cosa pertinente, essa comprende anche i beni legati solo indirettamente alla fattispecie criminosa, dovendosi escludere la pertinenza nel caso di rapporto meramente occasionale (Sez. III n. 9149 del 2016; Sez. III n. 42129 del 2019).

Sul periculum in mora, pur mancando per le misure reali una previsione esplicita analoga a quella dell’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il pericolo deve presentare i requisiti della concretezza e attualità cautelare ed essere valutato anche durante la vigenza della misura, non in una prospettiva meramente astratta (Sezioni Unite n. 23 del 1995; Sezioni Unite n. 12878 del 2003). Il giudice deve quindi esplicitare con motivazione congrua gli elementi di fatto da cui desumere tali requisiti (Sez. IV n. 36884 del 2007).

Applicando tali principi, il Tribunale di Palermo ha sì argomentato in punto di fumus e di rapporto di strumentalità non occasionale tra illeciti e beni aziendali, ma non si è confrontato con la deduzione del mutamento dell’amministrazione societaria. Non è dato comprendere quale pericolo derivi dalla gestione del compendio in capo al nuovo amministratore, estraneo ai fatti. La motivazione è dunque sostanzialmente apparente, con la conseguenza che l’ordinanza è annullata con rinvio al Tribunale di Palermo per nuovo giudizio sul punto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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