Ricusazione del giudice per precedente decisione sulla stessa questione di diritto (Cass. pen. Sez. VI n. 38409 del 26.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le disposizioni in materia di ricusazione hanno carattere eccezionale e tassativo, perché incidono sulla capacità del giudice e consentono un’ingerenza delle parti in materia sottratta alla loro disponibilità: non sono applicabili in via analogica e vanno interpretate solo letteralmente, con esclusione di ogni interpretazione estensiva. Il carattere indebito della manifestazione del convincimento del giudice sui fatti oggetto dell’imputazione, ai sensi dell’art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., richiede che l’esternazione sia espressa senza alcuna necessità funzionale, fuori da ogni collegamento con l’esercizio delle funzioni nella specifica fase procedimentale. Non ricorre incompatibilità quando il magistrato debba giudicare in sede cautelare la medesima questione di diritto, quand’anche l’abbia in precedenza risolta in modo non conforme a legge.
Il Fatto
Il difensore del ricorrente presenta dichiarazione di ricusazione nei confronti di un magistrato componente del collegio del riesame del Tribunale di Roma, chiamato a decidere sull’appello avverso l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva rigettato la richiesta di revoca della misura cautelare. Il magistrato ricusato aveva in precedenza redatto e sottoscritto, quale presidente del collegio, un provvedimento del 17 dicembre 2024 sulle medesime questioni di diritto, relative all’inutilizzabilità delle prove.
La Corte d’appello dichiara inammissibile la dichiarazione di ricusazione. Il ricorrente impugna il provvedimento in Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio della motivazione: il giudice ricusato sarebbe chiamato a pronunciarsi nuovamente sulle stesse questioni già decise con il provvedimento precedente.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal carattere eccezionale delle norme sulla ricusazione. Esse pongono limiti all’esercizio del potere giurisdizionale e alla capacità del giudice, e insieme consentono un’ingerenza delle parti in materia di ordinamento giudiziario, attinente al rapporto di diritto pubblico tra Stato e giudice e sottratta alla disponibilità delle parti e dello stesso giudice. Da ciò deriva la tassatività dei casi, delle formalità e dei termini di proposizione: divieto di applicazione analogica e interpretazione solo letterale, con esclusione di ogni lettura estensiva.
Venendo alla questione specifica, il collegio richiama la nozione di carattere indebito della manifestazione del convincimento del giudice sui fatti oggetto dell’imputazione, di cui all’art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. Tale condizione richiede che l’esternazione sia stata espressa senza alcuna necessità funzionale, al di fuori di ogni collegamento con l’esercizio delle funzioni nella specifica fase procedimentale. La Corte ritiene che questa condizione non ricorra nel caso di specie.
Il collegio afferma quindi il principio decisivo: non ricorre una condizione di incompatibilità quando un magistrato debba giudicare in sede cautelare la medesima questione di diritto già risolta, quand’anche essa sia stata risolta in modo non conforme a legge. Il percorso argomentativo è sostenuto da un ulteriore passaggio: neppure l’annullamento con rinvio di un’ordinanza del tribunale del riesame determina incompatibilità dei magistrati che avevano adottato la precedente decisione, poiché l’art. 623, lett. a), cod. proc. pen. non richiede che i componenti siano diversi e il procedimento incidentale de libertate non comporta un accertamento sul merito della contestazione.
La manifesta infondatezza del ricorso consentiva, infine, la declaratoria di inammissibilità della richiesta di ricusazione pronunciata dalla Corte d’appello a conclusione di una procedura camerale de plano, sulla base di una delibazione preliminare. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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