Graduazione della pena e attenuanti generiche: sindacato di legittimità (Cass. pen. Sez. VII n. 40297 del 16.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La determinazione del trattamento sanzionatorio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita in aderenza ai principi degli artt. 132 e 133 cod. pen.; non è deducibile in cassazione la censura che miri a una nuova valutazione della congruità della pena, salvo che la determinazione sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato anche con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, potendosi valorizzare i soli precedenti penali a carico del prevenuto, dimostrativi di una particolare capacità a delinquere. La diversità di trattamento sanzionatorio rispetto al correo è sindacabile solo ove la motivazione del giudice di appello non abbia puntualmente ricostruito il diverso apporto causale di ciascun concorrente.

Il Fatto

Due imputati, giudicati per concorso in ricettazione attenuata, propongono distinti ricorsi per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ha confermato le rispettive condanne. Il primo contesta l’eccessività della pena e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; il secondo lamenta che nei suoi confronti sia stata irrogata una pena più severa di quella applicata all’altro correo, a fronte del diverso ruolo assunto nella vicenda delittuosa. La questione approda in legittimità per il dedotto vizio di violazione di legge e di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo, la Corte rileva che il ricorrente invoca un inesistente diritto al minimo della pena. Secondo l’indirizzo consolidato di legittimità, la graduazione del trattamento sanzionatorio — anche con riguardo agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, oltre che per la fissazione della pena base — rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitato in aderenza ai principi degli artt. 132 e 133 cod. pen. Ne deriva che non è deducibile davanti alla Corte la censura volta a una nuova valutazione della congruità della pena, ove la determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico.

La Corte richiama sul punto un indirizzo consolidato, compendiato da Sez. 2 n. 39716 del 2018, Sez. 2 n. 36104 del 2017 e Sez. 5 n. 5582 del 2013. Nella specie l’onere argomentativo risulta adeguatamente assolto con il congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi, indicati nella sentenza di appello in punto di discostamento della pena dal minimo edittale. La censura è pertanto manifestamente infondata.

Quanto al secondo motivo, concernente il diniego delle circostanze attenuanti generiche, i giudici di appello hanno assolto l’onere argomentativo in conformità ai principi affermati dalla Corte: il mancato riconoscimento può essere giustificato anche con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, potendosi valorizzare i soli precedenti penali del prevenuto, dimostrativi di una particolare capacità a delinquere (Sez. 3 n. 24128 del 2021; Sez. 1 n. 39566 del 2017; Sez. 3 n. 44071 del 2014; Sez. 3 n. 34947 del 2020).

Infine, sull’unico motivo del secondo ricorrente, la Corte richiama le medesime conclusioni, poiché il ricorrente propone di fatto una lettura alternativa del merito per ottenere una diversa valutazione del trattamento sanzionatorio, nonostante la specifica motivazione della Corte di appello, che ha puntualmente ricostruito il determinante apporto del ricorrente alla commissione del fatto. I ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *