Ricorso nullità clausola senza trascrizione è inammissibile (Cass. civ. Sez. I n. 28068 del 22.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione per cassazione di una clausola contrattuale asseritamente nulla, l’osservanza del precetto dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. impone la trascrizione della clausola incriminata e l’indicazione del luogo in cui il relativo documento è reperibile negli atti del giudizio di merito. Il ricorso che non illustri il contenuto della clausola e non ne localizzi il documento è inammissibile, non essendo consentito al giudice di legittimità supplire alle carenze dell’esposizione. Inoltre, il fatto non contestato non vincola meccanicamente il giudice del merito, che può rilevarne l’inesistenza quando essa emerga dagli atti e dal materiale probatorio; e la doglianza che assuma un accertamento di fatto diverso da quello operato nella sentenza impugnata non integra il vizio di violazione o falsa applicazione di legge.
Il Fatto
Una consumatrice agisce nei confronti di una banca per ottenere la restituzione delle somme versate a titolo di commissioni previste in un contratto di finanziamento, deducendo l’assenza di giustificazione causale delle relative clausole e la loro vessatorietà ai sensi degli artt. 33, lett. n), e 36, lett. c), cod. cons. Il giudice di prime cure accoglie la domanda e condanna la banca alla restituzione di complessivi euro 3.413,00, di cui euro 3.013,00 per commissioni ed euro 400,00 per spese di mediazione.
In parziale accoglimento dell’appello della banca, il Tribunale di Sassari, con sentenza depositata il 20 febbraio 2024, riduce l’importo restitutorio, escludendo quanto versato a titolo di commissione di intermediazione e quanto già conseguito in sede di estinzione anticipata del rapporto. La consumatrice ricorre per cassazione con cinque motivi; la banca resiste con controricorso e propone ricorso incidentale e ricorso incidentale condizionato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio condivide integralmente la proposta di definizione del giudizio, che ha ritenuto inammissibile l’intero ricorso principale. In una controversia sulla asserita nullità di una clausola contrattuale, l’illustrazione del contenuto rilevante richiesta dall’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. esigeva la trascrizione della clausola impugnata.
Dal ricorso non emerge cosa la clausola disponga, né in quale articolo sia collocata, né in quale dei due contratti — di finanziamento e di intermediazione — essa si trovi. Manca altresì la localizzazione del documento negli atti del giudizio di merito: il ricorso si limita a indicarne la produzione in un fascicoletto allegato, adempimento ritenuto insufficiente.
Quanto al primo motivo, la Corte rileva che l’allegazione del fatto asseritamente non contestato è stata effettuata solo con la comparsa di costituzione in appello, quindi dopo il maturare della decadenza per le attività assertive. In ogni caso, in presenza dell’allegazione specifica di una parte, la mancata contestazione di controparte non impone al giudice del merito un vincolo di meccanica conformazione, potendo egli rilevare l’inesistenza della circostanza ove ciò emerga dagli atti e dal materiale probatorio, come ritenuto nella specie (Cass. n. 15288 del 2023; Cass. n. 42035 del 2021).
Il secondo e il terzo motivo muovono dall’assunto della contestualità tra contratto di intermediazione e contratto di prestito, con conseguente difetto del requisito dell’anteriorità richiesto dall’art. 125 novies t.u.b. e rilevante ai fini della vessatorietà della clausola ex art. 33, secondo comma, lett. n), cod. cons. La circostanza è però espressamente smentita dalla sentenza impugnata, che dà atto di un anticipo di circa tre mesi della lettera di conferimento dell’incarico. La doglianza non rispetta quindi il requisito del vizio di violazione di legge, che impone di assumere l’accertamento di fatto del giudice del merito come termine non modificabile del ragionamento (Cass. n. 6035 del 2018; Cass. n. 18715 del 2016).
La Corte ritiene altresì che la proposizione del ricorso incidentale non precluda la definizione anticipata, poiché la notificazione della sentenza ha fatto decorrere il termine breve per entrambe le parti, mentre il ricorso incidentale della banca è tardivo e soggetto alla disciplina dell’art. 334 cod. proc. civ. Il ricorso principale è pertanto dichiarato inammissibile, quello incidentale inefficace e quello condizionato assorbito, con condanna della ricorrente alle spese e, in conformità della proposta, al pagamento di una somma equitativamente determinata e di un’ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende ex art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ.
Nota della Redazione
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