Estinzione anticipata cessione del quinto rimborso integrale oneri anche contratti anteriori 2021 (ABF Collegio di Milano n. 2988 del 02.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle operazioni di cessione del quinto dello stipendio e di delegazione di pagamento, soggette alla disciplina del credito al consumo, l’estinzione anticipata del finanziamento comporta il diritto del cliente alla riduzione del costo totale del credito secondo il criterio proporzionale ratione temporis per i costi recurring e secondo il criterio della curva degli interessi per i costi up front. Il principio vale anche per i contratti stipulati prima del 25 luglio 2021: la sentenza n. 263/22 della Corte costituzionale ha eliminato dall’art. 11-octies, comma 2, del D.L. n. 73/2021 il richiamo alle norme secondarie di trasparenza e vigilanza, consolidando l’interpretazione conforme alla sentenza Lexitor. L’art. 27 del D.L. n. 104/2023 (decreto Omnibus) conferma la riduzione di tutti i costi, ricorrenti e istantanei, escluse le imposte. Nel caso di assicurazione stipulata dall’intermediario a protezione del proprio credito, il cliente non ha diritto alla ripetizione delle commissioni, salvo che l’assicuratore abbia esercitato rivalsa nei suoi confronti.

Il Fatto

La ricorrente aveva sottoscritto un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, rimborsabile in 72 rate, estinto anticipatamente nel settembre 2019 dopo la scadenza di 23 rate rispetto alle 72 totali. L’estinzione era stata determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro e dall’apertura di una procedura di fallimento a carico dell’azienda datrice. Era intervenuta la polizza assicurativa collegata al finanziamento per il rischio impiego.

La cliente, esperito infruttuosamente il reclamo, aveva chiesto il rimborso pro quota degli oneri economici secondo il criterio proporzionale, in via subordinata la riduzione delle commissioni up front secondo la curva degli interessi. L’intermediario si era opposto sostenendo che nulla fosse più dovuto, avendo ricevuto dall’Assicuratrice l’indennizzo a copertura del residuo debito.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ha ricostruito il quadro normativo applicabile. Poiché il contratto era stato stipulato prima del 25 luglio 2021, trovano applicazione l’art. 125-sexies del TUB nella formulazione antecedente e i principi consolidati. La Corte costituzionale, con sentenza n. 263/22, ha dichiarato illegittimo l’art. 11-octies, comma 2, del D.L. n. 73/2021 nella parte in cui richiamava le norme secondarie di trasparenza e vigilanza, rimuovendo il contrasto con il diritto dell’Unione. L’art. 27 del D.L. n. 104/2023 ha poi confermato la riduzione di tutti i costi, recurring e up front, escluse le imposte.

Sul punto dell’intervento assicurativo, il Collegio ha richiamato le decisioni del Collegio di Coordinamento n. 13305 e n. 13306 del 19.06.2018. Quando l’assicurazione è stipulata dall’intermediario a proprie spese a protezione del proprio credito, il cliente non ha diritto alla ripetizione delle commissioni, salvo rivalsa dell’assicuratore. Nel caso concreto il premio era stato sostenuto dall’intermediario e questi lo aveva riscosso dall’Assicuratrice, che aveva liquidato l’indennizzo. Ciò non preclude però il rimborso degli oneri non maturati secondo i criteri consolidati.

Applicando il criterio pro rata temporis ai costi recurring e la curva degli interessi ai costi up front, in continuità con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19, il Collegio ha quantificato in Euro 637,00 quanto effettivamente dovuto, rispetto alla pretesa maggiore della ricorrente.

È stata invece respinta la domanda di restituzione delle quote asseritamente versate dopo l’estinzione, per mancata produzione delle buste paga attestanti gli addebiti, in applicazione delle regole sul riparto dell’onere della prova. Accolta la richiesta di interessi legali dal reclamo al saldo, conforme all’orientamento del Collegio di Coordinamento (decisione n. 5304/13). Respinta la rifusione delle spese di assistenza tecnica: davanti all’ABF l’assistenza legale non è necessaria e la sua scelta è giustificata solo da complesse questioni giuridiche, circostanza non ricorrente (decisione del Collegio di Coordinamento n. 4580/25). Il ricorso è stato pertanto accolto parzialmente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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