Inammissibile il ricorso per omessa pronuncia privo dell’indicazione del se e dove (Cass. civ. Sez. III n. 11499 del 29.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso per cassazione che deduca il vizio di omessa pronuncia deve contenere una precisa indicazione del se e del dove l’oggetto della pretesa non decisa sia stato prospettato al giudice di merito, a pena di inammissibilità ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. Non assolve l’onere il ricorso che, nella farraginosa esposizione dei motivi, non consenta di cogliere se e dove ciò su cui la sentenza impugnata non avrebbe pronunciato era stato effettivamente dedotto come oggetto del decidere. Il vizio resta persistente anche quando, in sede di precisazione delle conclusioni in appello, non si chiarisca se la domanda asseritamente omessa sia stata mantenuta, sì da determinare la persistenza del dovere del giudice di pronunciare.
Il Fatto
Il proprietario di un immobile locato ad uso abitativo convenne in giudizio davanti al Tribunale di Roma la conduttrice per ottenere la convalida di sfratto per finita locazione alla scadenza contrattuale o, in subordine, la risoluzione del contratto per inadempimento nel pagamento dei canoni e per violazione del divieto di subaffitto.
Il Tribunale, con sentenza non definitiva, ritenne il rapporto soggetto alla disciplina del d.lgs. n. 23/2011 in virtù della registrazione tardiva operata dalla conduttrice; con sentenza definitiva rigettò poi le domande, prendendo atto della declaratoria di incostituzionalità di quella disciplina. Proposti due distinti appelli, non riuniti, la Corte d’Appello di Roma con una prima sentenza, passata in giudicato, dichiarò la cessazione del contratto originario al 30/9/2012; con la successiva sentenza del 5/1/2021 rigettò il gravame contro la sentenza definitiva, ritenendo non più proponibili le domande di risoluzione e respingendo le differenze di canone in forza del novellato art. 13 della legge n. 431/1998. Il locatore ricorre per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censura il capo che aveva considerato satisfattivo il pagamento del canone pari al triplo della rendita catastale fino al 16/7/2015, senza riconoscere le differenze dovute alla permanente occupazione dell’immobile fino al rilascio, e deduce l’inapplicabilità dell’art. 13 della legge n. 431/1998 una volta dichiarata la cessazione del contratto al 30/9/2012.
Il secondo motivo denuncia l’omessa pronuncia sulla domanda di pagamento della differenza tra canone versato e canone dovuto, oltre che sui canoni dal 16/7/2015 fino al rilascio. Il terzo motivo lamenta l’omessa decisione sulla domanda di rivalutazione Istat dal 2005.
Il Collegio rileva che tutti e tre i motivi sono inammissibili. Essi deducono il vizio di omessa pronuncia omettendo, in violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., di fornire una precisa indicazione del se e del dove delle prospettate omissioni. Nella farraginosa esposizione dei motivi non si coglie se e dove ciò su cui la sentenza impugnata non avrebbe pronunciato fosse stato prospettato come oggetto del decidere.
La Corte aggiunge che neppure la memoria riesce a individuare alcuna delle domande di lamentata omessa pronuncia, restando fermo che essa non avrebbe potuto rimediare all’inammissibilità. Il richiamo alla giurisprudenza di legittimità sull’art. 360-bis, primo comma, n. 1, cod. proc. civ. è inconferente rispetto alla persistente omissione.
Ulteriore ragione di inammissibilità è che nel ricorso si omette di precisare se, in sede di precisazione delle conclusioni in appello, l’oggetto delle pretese omesse pronunce fosse stato mantenuto, sì da determinare la persistenza dell’ipotetico dovere della corte territoriale di decidere. Conseguono la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese, con l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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