Credito Inail di valore e precisazione del petitum in appello (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13005 del 13.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il credito dell’Inail verso il terzo autore del danno, per il rimborso delle prestazioni erogate a favore dell’infortunato, costituisce credito di valore e va quantificato con riferimento al momento della liquidazione definitiva. Ne consegue che, se per effetto della rivalutazione della rendita imposta da un provvedimento sopravvenuto l’ammontare del credito risulti superiore a quello dedotto in primo grado, la maggior somma può essere domandata dall’Istituto senza necessità di proporre appello incidentale, anche in sede di discussione del gravame proposto da controparte. Tale richiesta costituisce semplice precisazione del petitum relativo alla domanda già posta e non integra una domanda nuova.
Il Fatto
La vicenda origina da un infortunio letale sul lavoro occorso a un dipendente. L’Inail, erogate le prestazioni, ha agito in regresso nei confronti del terzo responsabile per ottenere il rimborso delle somme corrisposte.
Il giudice di primo grado aveva condannato il convenuto al pagamento di un importo inferiore alle pretese dell’Istituto. La Corte d’Appello di Palermo, in parziale riforma, ha qualificato il rapporto di lavoro come subordinato e ha rideterminato le somme dovute, accogliendo la domanda di adeguamento proposta dall’Inail e fondata sulle rivalutazioni delle rendite intervenute nel tempo con decreti ministeriali. L’erede del responsabile ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione del giudicato interno sull’ammontare del credito e un difetto di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina il primo motivo, con cui si assume che il giudice di appello abbia trascurato il giudicato interno formatosi sull’importo delle somme: secondo il ricorrente i presupposti per chiedere maggiori importi erano già maturati in primo grado e l’Inail, non avendo proposto appello incidentale, non avrebbe potuto ottenere l’adeguamento.
Il motivo è anzitutto inammissibile per difetto di autosufficienza, non avendo il ricorrente riportato gli atti del primo grado, in particolare le note richiamate, né la relativa sentenza.
Nel merito la censura è comunque infondata. La Corte richiama il proprio orientamento, espresso da Sez. L n. 4193 del 21.03.2003 e Sez. L n. 15002 del 21.11.2000, secondo cui il credito dell’Inail verso il terzo autore del danno è credito di valore, da quantificarsi con riferimento al momento della liquidazione definitiva.
Ne discende che, se per effetto della rivalutazione della rendita imposta da un provvedimento sopravvenuto l’ammontare del credito supera quello dedotto in primo grado, la maggior somma può essere domandata senza obbligo di appello incidentale, anche in sede di discussione del gravame proposto da controparte. La richiesta integra semplice precisazione del petitum della domanda già proposta, non una domanda nuova.
Il secondo motivo, che deduce nullità della sentenza per difetto di motivazione sull’importo, è parimenti infondato: il giudice di merito ha richiamato la documentazione allegata dall’Inail, facendola propria, e ha indicato compiutamente le ragioni della decisione. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di lite e raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.