Inammissibile il ricorso dell’operatore che non partecipa alla gara (TAR Sicilia n. 507 del 18.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’operatore economico che non ha partecipato alla procedura di gara è carente di legittimazione a impugnare gli atti della procedura stessa e l’aggiudicazione in favore di imprese terze, poiché la sua posizione giuridica sostanziale non è differenziata rispetto a quella di qualunque altro operatore del settore e si risolve in un mero interesse di fatto. Fa eccezione la sola ipotesi in cui siano state introdotte clausole immediatamente escludenti, che impediscano in radice la presentazione dell’offerta. La qualità di gestore uscente non amplia la legittimazione quando il ricorrente non contesti l’an della gara, ma il quomodo, ossia il modo in cui la procedura è stata strutturata. I vizi che attengono alla qualificazione giuridica del rapporto, alla competenza dell’ente a bandire e all’omessa acquisizione di un parere preventivo non precludono la formulazione dell’offerta e vanno fatti valere, semmai, in sede di impugnazione dell’esito.

Il Fatto

Una società cooperativa impugnava davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, gli atti della procedura indetta da un’Università per l’affidamento decennale, mediante concessione di servizi, della gestione energetica, della manutenzione immobiliare e degli interventi di riqualificazione sismica ed energetica degli edifici di Ateneo, chiedendo anche la declaratoria di inefficacia del contratto ed il subentro nel rapporto. Con motivi aggiunti la ricorrente gravava la rettifica del disciplinare, il bando ed il disciplinare rettificati e la clausola che consentiva di modificare documenti di gara, convenzione e assetto dei rischi dopo l’aggiudicazione e prima della stipula.

L’Università eccepiva l’improcedibilità per sopravvenuta revoca della procedura; il raggruppamento controinteressato contestava la qualificazione dell’operazione e la sussistenza dell’obbligo di parere preventivo, rilevando altresì che la ricorrente non aveva presentato domanda di partecipazione entro il termine differito al 7 ottobre 2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto di non dover disporre il rinvio della decisione, poiché la definizione del giudizio può prescindere dalla sorte del parallelo ricorso pendente davanti al medesimo giudice. Il ricorso è inammissibile per difetto di interesse, e tale rilievo assorbe ogni altra questione.

La ricorrente non ha partecipato alla procedura e ha fondato il proprio interesse sulla qualità di operatore uscente, affermando che il nuovo affidamento rischierebbe di sovrapporsi a un contratto dalla stessa stipulato con l’Amministrazione. Il Collegio ha escluso che tale circostanza valga a differenziare la posizione della società: il riferimento al mero rischio di sovrapposizione è generico e il contratto richiamato ha un oggetto diverso da quello posto a base della procedura.

Il principio applicato è quello consolidato secondo cui chi non partecipa alla gara non può contestare la relativa procedura e l’aggiudicazione in favore di terzi, perché la sua posizione non è sufficientemente differenziata. Il Collegio richiama sul punto Consiglio di Stato, III, 10 giugno 2016, n. 2507, Consiglio di Stato, III, 2 febbraio 2015, n. 491, Consiglio di Stato, VI, 10 dicembre 2014, n. 6048, Adunanza plenaria 25 febbraio 2014, n. 9 e Adunanza plenaria 7 aprile 2011, n. 4. L’unica deroga resta quella delle clausole immediatamente escludenti, estranee al caso di specie.

Il Collegio passa poi in rassegna le censure per escluderne la natura preclusiva. La doglianza sull’errata qualificazione giuridica del rapporto, quella sull’incompetenza dell’Università a bandire la procedura e quella sull’omessa acquisizione del parere preventivo e sul potere di modifica post-aggiudicazione non impediscono di per sé la presentazione di un’offerta. Per la qualificazione si richiamano Consiglio di Stato n. 2732/2019 e TAR Liguria n. 283/2009.

Decisiva è infine la distinzione tra an e quomodo della gara. La società non rivendica la prosecuzione del contratto in essere, pretesa incompatibile con l’indizione di qualsiasi nuova gara, ma censura il modo in cui la procedura è stata impostata. Il ricorso è dunque inammissibile, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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