Esecuzione del giudicato e nomina del commissario ad acta (TAR Campania n. 2415 del 17.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., il ricorso è accolto quando il titolo esecutivo costituito da sentenza passata in giudicato non sia stato impugnato e sia inutilmente decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. La persistente inerzia dell’Amministrazione legittima l’ordine di adempimento e la nomina del commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza. Il compenso è liquidato con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con parcella presentata a pena di decadenza nei termini dell’art. 71 del medesimo d.P.R.

Il Fatto

Con sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 7521/2023, il Ministero dell’istruzione e del merito era stato condannato a riconoscere al ricorrente il beneficio della carta elettronica previsto dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, nel valore di euro 500,00 per ciascun anno, oltre interessi e rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994.

La sentenza, notificata all’Amministrazione il 31.01.2024, non era stata impugnata, come attestato da certificazione di cancelleria. Poiché il Ministero persisteva nell’inadempimento, il ricorrente proponeva ricorso per l’esecuzione del giudicato, chiedendo l’assegnazione di un termine per ottemperare e la nomina del commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che sussistono tutti i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., avuto riguardo alla mancata impugnazione della sentenza, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. Il ricorso è pertanto accolto e l’Amministrazione intimata è ordine di provvedere al puntuale e integrale pagamento delle rivendicate spettanze nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione.

Il Tribunale precisa che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio, sicché non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza, richiamando sul punto C.G.A.R.S., sent. n. 138/2015 e TAR Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019. Il compenso del commissario sarà determinato e liquidato con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con utilizzo del mezzo proprio da intendersi autorizzato.

Quanto ai profili procedimentali, la parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all’art. 71 d.P.R. n. 115/2002, con la precisazione che il dies a quo non coincide con il deposito della relazione sull’attività svolta, bensì con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza. Il commissario è inoltre tenuto a effettuare il deposito di atti e documenti esclusivamente tramite la procedura PAT, con il modulo denominato “Modulo PDF deposito ausiliari del giudice e parti non rituali”.

Infine, le spese di lite sono liquidate secondo l’ordinario canone della soccombenza, in misura che tiene conto della natura delle questioni trattate, di non particolare complessità, con condanna del Ministero al pagamento in favore della parte ricorrente e attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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