Pene accessorie e confisca obbligatorie d’ufficio per reati tributari (Cass. pen. Sez. III n. 535 del 08.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In caso di condanna per uno dei delitti previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000, l’applicazione delle pene accessorie e della confisca consegue obbligatoriamente, senza alcuna discrezionalità del giudice sull’an. Quanto al quantum delle pene accessorie per cui è previsto un limite minimo e massimo, la durata va determinata in concreto con adeguata motivazione secondo i criteri dell’art. 133 cod. pen., escludendosi la necessaria correlazione con la pena principale. La sentenza di condanna per reato tributario che abbia omesso la confisca del profitto ex art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 va parzialmente annullata con rinvio, ove occorra verificare, con attività istruttorie precluse in sede di legittimità, la possibilità di procedere in via prioritaria alla confisca diretta e solo in via subordinata a quella per equivalente.

Il Fatto

Il giudice di primo grado ha condannato l’imputato alla pena di due anni di reclusione per il delitto di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000. La sentenza non ha tuttavia disposto alcuna statuizione in ordine alle pene accessorie e alla confisca, pur trattandosi di conseguenze che il testo normativo ricollega obbligatoriamente alla condanna.

Il Procuratore generale territoriale ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 12 e 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000. La questione sottoposta al giudice di legittimità riguarda dunque l’omessa applicazione delle misure che la legge impone in caso di condanna per reati tributari.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal dato letterale dell’art. 12 d.lgs. n. 74 del 2000: alla condanna per uno dei delitti previsti dal decreto consegue invariabilmente l’applicazione delle pene accessorie ivi contemplate. Il giudice, pertanto, non dispone di alcuna discrezionalità in ordine all’an.

Diversa è la questione del quantum. Per le pene accessorie per cui la legge prevede un limite minimo e massimo, la durata deve essere determinata in concreto, con adeguata motivazione, sulla base dei criteri dell’art. 133 cod. pen. La Corte ribadisce che deve escludersi la necessaria correlazione con la durata della pena principale, richiamando il precedente Sez. III n. 41061 del 20.06.2019.

Le medesime conclusioni valgono per la confisca: ai sensi dell’art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, essa è obbligatoria nel caso di condanna per taluno dei delitti previsti dal decreto. La sentenza che abbia omesso la confisca del profitto va perciò parzialmente annullata con rinvio.

Il rinvio si rende necessario ove occorra verificare, mediante attività istruttorie precluse nel giudizio di legittimità, la possibilità di procedere in via prioritaria alla confisca diretta del profitto e, solo ove ciò risulti impossibile, a quella per equivalente. Sul punto la Corte richiama il precedente Sez. III n. 3165 del 22.11.2019, dep. 2020.

Il ricorso è dunque accolto e la sentenza impugnata è annullata limitatamente all’omessa statuizione delle pene accessorie e della confisca, con rinvio per nuovo giudizio sul punto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *