Inammissibile il ricorso sulle pensioni per mancata instaurazione del contraddittorio (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 144 del 01.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice contabile, in sede di giudizio pensionistico, dichiara inammissibile il ricorso quando il ricorrente non ottemperi all’onere di regolarizzazione del contraddittorio impostogli con il decreto di fissazione dell’udienza e non si costituisca in giudizio. La questione di legittimità costituzionale relativa alla riduzione della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici superiori a quattro volte il minimo, disposta dalla legge n. 197/2022, è infondata nel riflesso della pronuncia della Corte costituzionale n. 19/2025. Il giudice è dispensato dal rimettere la questione alla Consulta quando la stessa sia già stata decisa nel senso della non fondatezza.
Il Fatto
I ricorrenti, titolari di trattamenti pensionistici superiori a quattro volte il minimo INPS, hanno adito la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Marche, chiedendo il riconoscimento del diritto alla integrale rivalutazione del trattamento pensionistico per il periodo 2023-2024, con le somme percepite e gli importi rivalutati, oltre al risarcimento del danno.
A fondamento della domanda i ricorrenti deducono il contrasto della disciplina di cui all’art. 1, comma 309, legge n. 197/2022 con gli artt. 3, 23, 36, 38 e 53 Cost., prospettando la rimessione alla Corte costituzionale. Nessuna parte si è presentata all’udienza del 10 giugno 2025.
La Motivazione della Corte
Il giudice unico esamina anzitutto la prospettata questione di legittimità costituzionale, ritenendola infondata sotto due profili. Sotto il primo, la Corte costituzionale n. 19/2025 si è di recente pronunciata dichiarando non fondate le questioni sollevate nei riguardi della legge n. 197/2022, in riferimento agli artt. 1, 3, 4, 23, 36 e 38 Cost.
Sotto il secondo profilo, il giudice contabile è consapevole che la Corte d’appello (rectius giudice a quo richiamato nel testo) con ordinanza n. 23/2025 ha reputato la questione rilevante e non manifestamente infondata con riguardo al principio di ragionevolezza e alla temporaneità delle misure eccezionali. Tali considerazioni vengono superate alla luce della giurisprudenza della stessa Corte dei conti, che in altri giudizi ha affrontato il tema ritenendo infondata la pretesa.
La Corte richiama poi la sentenza n. 263/2020, secondo cui la prestazione tributaria annovera tra i suoi requisiti indefettibili una disciplina legale finalizzata a provocare una decurtazione patrimoniale svincolata da ogni modificazione del rapporto sinallagmatico; aggiunge che, con riguardo al prelievo sulle pensioni destinato a un circuito di solidarietà interna al sistema previdenziale, esso si colloca fra le prestazioni patrimoniali imposte per legge ai sensi dell’art. 23 Cost.
Il ricorso è tuttavia reputato inammissibile per mancata instaurazione del contraddittorio. Con decreto del 27 gennaio 2025 era stata fissata la trattazione all’udienza del 10 giugno 2025, onerando parte ricorrente degli adempimenti previsti. La parte non ha ottemperato all’invito e il contraddittorio non si è instaurato; né essa si è costituita o è stata rappresentata in udienza. Logico corollario di tale inadempimento è la declaratoria di inammissibilità.
La Corte dichiara quindi inammissibile il ricorso e nulla per le spese, fissando in trenta giorni il termine per il deposito della sentenza.
Nota della Redazione
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