Diritto al riscatto del corso di laurea e riliquidazione della pensione (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 139 del 05.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La mera prosecuzione del rapporto di lavoro oltre il compimento del sessantacinquesimo anno di età non integra, di per sé, una rinuncia implicita all’istanza di riscatto del periodo di durata legale del corso di laurea, né un comportamento concludente dal quale desumere in modo inequivoco la volontà abdicativa del lavoratore. Il diritto al riscatto resta subordinato esclusivamente al pagamento del contributo correlato all’istanza tempestivamente presentata. L’eventuale errore di diritto dell’amministrazione, che abbia omesso di provvedere, non può tradursi in pregiudizio per il lavoratore. Resta fermo che la protrazione del rapporto può consentire il raggiungimento dell’anzianità contributiva utile e l’accesso agli incrementi contrattuali.

Il Fatto

Il ricorrente, ex dirigente del Ministero dell’Istruzione e del Merito, cessato dal servizio il 31 luglio 2023, ha adito la Corte dei conti lamentando che la pensione di anzianità gli era stata calcolata con il sistema misto anziché con quello retributivo. La ragione risiedeva nella mancata emissione, da parte dell’amministrazione, del provvedimento di riscatto del quadriennio di durata legale del corso di laurea in giurisprudenza, nonostante l’istanza presentata il 15 settembre 1981.

Il ricorrente ha quindi domandato l’accertamento del diritto al riscatto e il ricalcolo della pensione, con un’anzianità contributiva di 19 anni e 7 mesi al 31 dicembre 1995. Il MIM si è costituito eccependo la decadenza decennale dell’istanza e sostenendo che la permanenza in servizio oltre i sessantacinque anni avesse implicato rinuncia al riscatto. L’INPS ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva.

La Motivazione della Corte

Il giudice ha anzitutto accertato che il ricorrente aveva effettivamente presentato, il 15 settembre 1981, l’istanza di riscatto del periodo dal 1° novembre 1974 al 31 ottobre 1978, e che il 26 ottobre 1978 aveva conseguito il diploma di laurea. Il MIM ha prodotto il decreto dell’8 giugno 2023 con cui, il 1° agosto 2023, è stato risolto il rapporto di lavoro. È pacifico che nell’estate 2021 l’anzianità contributiva fosse inferiore a 42 anni e 10 mesi, e non risulta alcuna istanza di protrazione del rapporto.

Su questa base la Corte ha ritenuto intrinsecamente contraddittorie le difese del MIM. L’eccezione di decadenza decennale ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 639/1970 presuppone che l’amministrazione abbia considerato caducata l’istanza a prescindere da qualsiasi volontà del lavoratore. La configurabilità di quella decadenza deve senz’altro escludersi, come già affermato da Cass. n. 13630/2020: un error iuris dell’amministrazione non può tradursi in pregiudizio per il ricorrente.

In assenza di istanza di protrazione, incombeva al MIM risolvere il rapporto, addossando al lavoratore l’onere di invocare un provvedimento sul riscatto. La mera continuazione del rapporto non poteva configurare un comportamento concludente da cui evincere in modo inequivoco né la volontà del datore di accettare un’intempestiva opzione, né la volontà del lavoratore di abdicare alla pregressa istanza (Cass. n. 2472/2006).

La Corte ha inoltre rilevato che la protrazione del rapporto, pur avendo consentito di raggiungere l’anzianità di 42 anni e 10 mesi in assenza del riscatto, non ne elide la valenza: il riscatto, a condizione del pagamento della contribuzione, mantiene l’effetto di incrementare l’anzianità al 31 dicembre 1995, con modifica in melius della pensione. La fattispecie è stata dichiarata antitetica rispetto a quella oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 112/2024, dove il lavoratore invocava la neutralizzazione di un riscatto pregiudizievole.

La fondatezza della domanda si traduce nell’affermazione del diritto al riscatto, subordinatamente al pagamento del contributo. La riliquidazione della pensione ne è conseguenza inevitabile, ma della sua eventuale omissione il ricorrente potrà dolersi in un nuovo giudizio; una persistente omissione nel determinare l’onere contributivo sarà censurabile in sede di ottemperanza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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