Conto giudiziale irregolare senza ammanco per irregolarità formali e scritture (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 152 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale degli agenti contabili deve essere dichiarato irregolare senza ammanco quando, pur risultando la quadratura tra riscossioni rendicontate e versamenti in tesoreria, manchino gli elementi prescritti dal modello 21 allegato al d.P.R. n. 194/1996 e siano state disattese le regole di tenuta delle scritture contabili. Ai sensi dell’art. 194, comma 2, r.d. n. 827/1924, l’agente contabile non può essere discaricato quando abbia usato irregolarità o trascuratezza nella tenuta delle scritture corrispondenti. L’irregolarità formale e il difetto di tenuta dei registri, tra cui l’omesso giornale di cassa e il difetto di consequenzialità nella numerazione delle ricevute, precludono il discarico anche in assenza di danno erariale.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda un agente contabile di un Comune, addetto alla riscossione dei proventi per canone aree pubbliche (COSAP), per l’esercizio 2016. Il conto traeva origine dalla separata iscrizione a ruolo di più gestioni disomogenee, in precedenza unificate in un unico prospetto: con sentenza n. 59/2023 la Sezione aveva disposto la separazione delle gestioni per ricostruirle singolarmente. Il magistrato istruttore, con relazione n. 127/2025, ha chiesto dichiararsi l’irregolarità formale del conto per carenze del modello 21, irregolare tenuta delle scritture contabili e mancanza di alcune ricevute di riscossione.
L’agente contabile si è costituito, ha contestato le conclusioni dell’istruttore e ha chiesto il discarico. All’udienza il difensore ha insistito per la regolarità del conto; il pubblico ministero ha chiesto l’irregolarità e l’addebito per le ricevute mancanti, con trasmissione del provvedimento all’amministrazione.
La Motivazione della Corte
Il collegio condivide le conclusioni del magistrato designato. Il conto non contiene tutti gli elementi prescritti dal modello 21 allegato al d.P.R. n. 194/1996: le sezioni relative agli estremi della riscossione indicano i soli importi e non i numeri delle ricevute, mentre la sezione dei versamenti in tesoreria riporta i numeri delle reversali ma non le date delle quietanze e i singoli importi. Si tratta di carenze che già di per sé impediscono di considerare il conto regolare.
La Corte richiama l’art. 194, comma 2, r.d. n. 827/1924, secondo cui gli agenti contabili non possono essere discaricati quando abbiano usato irregolarità o trascuratezza nella tenuta delle scritture corrispondenti e nelle spedizioni o nel ricevimento del danaro. Nel caso concreto risultano disattesi gli elementari obblighi di tenuta dei registri: non è tenuto il prescritto giornale di cassa — come attestato dal responsabile del servizio finanziario, secondo cui l’informatizzazione in corso ne impediva la redazione — e sussiste un evidente difetto di consequenzialità nella numerazione delle ricevute di riscossione, verosimilmente per l’uso di un unico bollettario.
A conferma, il collegio richiama l’art. 19 del regolamento del servizio economale, che impone la costante tenuta dei libri e registri occorrenti, e l’art. 81, comma 7, del regolamento di contabilità, che onera l’agente dell’aggiornamento dei registri di pertinenza, numerati e vidimati dal dirigente del settore ragioneria. La Corte prende atto, inoltre, della dichiarazione dell’amministrazione secondo cui le ricevute mancanti non possono essere associate ad alcun conto giudiziale: sotto questo profilo la gestione non è irregolare.
Accertata la quadratura delle riscossioni rendicontate con le ricevute in atti e la corrispondenza dei versamenti in tesoreria alle somme riscosse, il collegio dichiara il conto irregolare senza ammanco. Quanto alla richiesta del pubblico ministero di trasmissione del provvedimento all’amministrazione, la Corte osserva che in materia di conti giudiziali tutte le sentenze sono comunicate all’amministrazione di appartenenza dell’agente, parte necessaria del giudizio.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.