Inammissibile il ricorso pensionistico privo di previa domanda amministrativa (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 106 del 18.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi pensionistici davanti alla Corte dei conti, la previa domanda amministrativa all’ente erogatore costituisce presupposto dell’azione, la cui assenza non è sanabile e comporta l’inammissibilità del ricorso. Il difetto è rilevabile d’ufficio e non richiede la preventiva segnalazione alle parti ex art. 101 c.p.c., trattandosi di questione di mero rito. La declaratoria di inammissibilità assorbe ogni altra questione di rito e di merito, comprese quelle relative ai resistenti carenti di legittimazione passiva, la cui estromissione non impone l’integrazione del contraddittorio in vista della ragionevole durata del processo.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un trattamento pensionistico, adiva il Giudice unico delle pensioni della Sezione giurisdizionale per la Toscana chiedendo il reintegro delle somme oggetto delle decurtazioni introdotte dalla legge di bilancio per il 2023, oltre al risarcimento del danno. In via preliminare domandava il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea e la rimessione di tre questioni di legittimità costituzionale alla Consulta.

Si costituiva in giudizio il solo INPS, eccependo l’errore materiale nell’indicazione del cognome del ricorrente, la prescrizione quinquennale delle somme arretrate e l’infondatezza del ricorso. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali non si costituivano, né risultava depositata prova della notifica del ricorso nei loro confronti.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Giudice rilevava e correggeva d’ufficio il lapsus calami relativo al cognome del ricorrente, risultando dai documenti in atti, compresa la procura, quello esatto. L’art. 113 c.g.c., ha osservato, disciplina la correzione degli errori contenuti nei soli provvedimenti del giudice, non negli atti di parte; in assenza di opposizione, la correzione è stata effettuata nel primo provvedimento utile, in conformità a Sez. Toscana, ord. n. 45/2023.

Il collegio ha poi disposto l’estromissione dal giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei due Ministeri per manifesto difetto di legittimazione passiva, trattandosi di amministrazioni estranee al rapporto pensionistico intercorso tra il ricorrente e l’INPS. Tale rilievo ha assorbito le questioni sulla mancata prova della notifica, richiamando il principio per cui la ragionevole durata del processo non impone l’integrazione del contraddittorio quando la domanda è comunque destinata all’inammissibilità, come affermato da Cass. Sez. Un. n. 26373/2008 e, da ultimo, da Cass. n. 800/2020.

Nel merito del rito, il Giudice ha rilevato d’ufficio e dichiarato l’inammissibilità del ricorso ex art. 153, lett. b), c.g.c., per mancata proposizione della domanda amministrativa volta alla integrale rivalutazione del trattamento pensionistico. Il ricorrente non ne aveva fornito prova, né la circostanza risultava dalle allegazioni del ricorso o dal fascicolo amministrativo depositato dall’INPS. Trattandosi di presupposto essenziale dell’azione, il difetto non è sanabile ai sensi dell’art. 165 c.g.c..

Il collegio ha escluso la necessità di sottoporre la questione al contraddittorio ex art. 101 c.p.c., richiamato dall’art. 7 c.g.c.: il principio della cosiddetta terza via non opera per le questioni di puro diritto e di mero rito, secondo l’insegnamento di Cass. Sez. Un. n. 25208/2015 e di Cass. n. 41670/2021. La declaratoria di inammissibilità ha assorbito ogni altra questione di rito e di merito, giustificando la compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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