Maggiorazione contributiva non provabile con CTU suppletiva (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 134 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di benefici di cui all’art. 80, comma 3, l. n. 388/2000, la domanda giudiziale volta al riconoscimento della maggiorazione della contribuzione figurativa deve qualificarsi come richiesta di accertamento della sussistenza del requisito sanitario dell’invalidità superiore al 74%. Grava sul richiedente l’onere della prova della sussistenza di tale requisito, che non può considerarsi assolto dalla mera produzione di documentazione medica formatasi antecedentemente al giudizio della commissione sanitaria, priva di valide argomentazioni medico-legali idonee a confutare la valutazione compiuta. La carenza dell’impianto probatorio non può essere compensata mediante consulenza tecnica d’ufficio, la quale costituisce strumento di valutazione di fatti già acquisiti e non prova suppletiva a favore della parte inadempiente.
Il Fatto
Un lavoratore, coadiutore amministrativo, dichiarando di aver presentato domanda all’INPS per beneficiare della maggiorazione della contribuzione figurativa riconosciuta dall’art. 80, comma 3, l. n. 388/2000 in favore di soggetti con invalidità superiore al 74%, impugnava il giudizio della commissione medica che gli aveva riconosciuto una percentuale di invalidità del 67%. Il ricorrente chiedeva l’accertamento del proprio stato di grave invalidità, con nomina di un consulente tecnico d’ufficio, allegando corposa documentazione medica proveniente da vari reparti ospedalieri e risalente a un arco temporale di oltre un decennio.
Il giudizio era stato riassunto dinanzi alla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Puglia, a seguito della declinatoria di giurisdizione pronunciata dal Tribunale di Foggia. L’INPS si costituiva eccependo l’inapplicabilità della disciplina invocata e la mancata allegazione della richiesta in sede di domanda amministrativa.
La Motivazione della Corte
Il giudice monocratico qualificava preliminarmente la domanda come richiesta di accertamento della sussistenza del requisito sanitario per l’accesso ai benefici contributivi. Riteneva, quindi, irrilevante l’istanza istruttoria formulata dal ricorrente per il differente regime processuale vigente dinanzi alla Corte dei conti.
Nel merito, il corredo documentale depositato dal ricorrente veniva giudicato del tutto inconsistente ai fini probatori. La documentazione medica prodotta, pur voluminosa, era stata formata in data antecedente al verbale della commissione sanitaria e, con ogni probabilità, era già stata oggetto di valutazione in sede collegiale. Il ricorrente non aveva allegato alcuna valida argomentazione medico-legale, né una consulenza tecnica di parte, idonea a sostenere scientificamente le ragioni per cui le infermità riscontrate dovessero ritenersi invalidanti in misura superiore al 74% e a contestare l’eventuale errore di valutazione della commissione.
Non essendo stato assolto il necessario onere probatorio, il giudice richiamava l’orientamento giurisprudenziale per cui la carenza dell’impianto probatorio non può essere compensata tramite la consulenza tecnica d’ufficio, la quale non costituisce prova vera e propria, ma mezzo istruttorio e strumento di valutazione di fatti già acquisiti. La CTU non può esonerare la parte dall’onere di fornire la prova dei fatti posti a fondamento della propria pretesa, secondo i principi generali in tema di riparto dell’onere probatorio.
Il ricorso veniva pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell’INPS, liquidate nell’importo di € 300,00.
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Nota della Redazione
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