Decadenza per misura di prevenzione e indebita percezione dei fondi comunitari (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 291 del 27.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il destinatario di una misura di prevenzione divenuta definitiva, che presenti domande di aiuto comunitario omettendo di rivelare la propria condizione all’organismo pagatore, risponde a titolo di danno erariale per i contributi indebitamente percepiti. L’art. 67, commi 1 e 2, d.lgs. n. 159/2011 pone un divieto di accesso alle erogazioni pubbliche e determina la decadenza di diritto dai benefici già concessi. La dissimulazione dello stato giuridico, in quanto preordinata a ingannare l’amministrazione, integra il dolo e radica la giurisdizione contabile in forza della relazione di servizio funzionale instaurata con la domanda di aiuto. Ne consegue l’obbligo di risarcire l’organismo pagatore dell’intero importo percepito.
Il Fatto
La vicenda trae origine da una segnalazione della Guardia di Finanza, dalla quale emergeva che il convenuto, destinatario di una misura di prevenzione divenuta definitiva nel 2001, aveva presentato domande uniche di pagamento per le campagne agricole dal 2009 al 2016, ottenendo dall’ARCEA contributi per complessivi € 11.437,99 a valere sui fondi comunitari del PSR e della PAC.
La procura regionale contestava al privato la mancanza dei requisiti soggettivi per accedere agli aiuti, previsti dal codice antimafia, e conveniva in giudizio il percettore per la restituzione delle somme. Le deduzioni difensive non venivano ritenute sufficienti a evitare l’atto di citazione e il convenuto non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio dichiara la contumacia del convenuto, accertando che l’atto di citazione e il decreto di fissazione dell’udienza erano stati notificati a mezzo PEC nel domicilio eletto con la procura in calce alle deduzioni presentate dopo l’invito a dedurre.
Nel merito, la domanda della procura è accolta integralmente, risultando provati tutti gli elementi costitutivi della responsabilità erariale. La Corte riconosce l’esistenza della relazione di servizio funzionale tra l’ARCEA e il percettore: il privato, con la domanda di aiuto comunitario, si inserisce ipso facto nel procedimento amministrativo di matrice eurounitaria, integrando il presupposto idoneo a radicare la giurisdizione contabile.
Il percorso argomentativo si fonda sull’art. 67, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 159/2011, che vieta alle persone destinatarie di misura di prevenzione definitiva di ottenere contributi, finanziamenti o altre erogazioni pubbliche per attività imprenditoriali, e sull’art. 67, comma 2, che collega al provvedimento definitivo la decadenza di diritto dai benefici già concessi. Il Collegio richiama anche l’art. 67, comma 8, estensivo della disciplina ai condannati per i delitti di cui all’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., nonché l’art. 116 del medesimo codice, che considera riferiti al codice i richiami alle disposizioni abrogate.
Dagli atti risulta che il convenuto era consapevole della propria condizione di sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno e non poteva ignorare l’esistenza del divieto. Il Collegio valorizza le dichiarazioni di responsabilità contenute nei moduli di domanda unica, con cui il richiedente attestava di conoscere le disposizioni che disciplinano l’ammissibilità degli aiuti, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000.
La violazione dell’obbligo di rivelare le circostanze taciute è giudicata preordinata a ingannare l’amministrazione per il tramite dell’organismo pagatore. La dissimulazione della misura di prevenzione, con la creazione di una falsa apparenza circa l’esercizio dell’attività agricola, ha indotto in errore l’ente erogatore, determinando un ingiusto profitto e la lesione della funzione sociale dei fondi. Il comportamento è quindi connotato dal dolo e causalmente collegato al danno erariale.
Il convenuto è condannato al pagamento di € 11.437,99 in favore dell’ARCEA, con rivalutazione monetaria dal giorno dell’evento lesivo e interessi legali sulla somma rivalutata fino all’effettivo soddisfo, oltre alle spese di lite secondo la soccombenza.
Nota della Redazione
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