Ricorso per cassazione inammissibile se meramente reiterativo dei motivi di appello (Cass. pen. Sez. 7 n. 15762 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si risolvano nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte territoriale: tali censure, non assolvendo alla funzione di critica argomentata della sentenza impugnata, sono solo apparenti e non specifiche ai sensi dell’art. 606, comma 1, cod. proc. pen.. Il vizio di motivazione di cui alla lettera e) della medesima disposizione sussiste esclusivamente in caso di contrasto dello sviluppo argomentativo con le massime di esperienza o con altre affermazioni del provvedimento, non potendo il sindacato di legittimità estendersi alla verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali. La mancata concessione delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 114 e 62, n. 4, cod. pen. deve essere sorretta da una contestazione specifica e pertinente rispetto alle ragioni poste a fondamento della decisione, quale la modalità della condotta o l’entità del danno cagionato.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Brescia confermava la sentenza di primo grado con cui l’imputato era stato ritenuto responsabile del reato di ricettazione in relazione a un ciclomotore utilizzato nella commissione di una rapina ai danni di una filiale postale. Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sul giudizio di responsabilità e, con il secondo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena, contestando il mancato riconoscimento delle attenuanti di cui agli artt. 114 e 62, n. 4, cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha valutato i motivi di ricorso alla stregua del disposto dell’art. 606, comma 1, cod. proc. pen., rilevando come le censure non fossero formulate nei termini consentiti in sede di legittimità. La pedissequa reiterazione dei motivi di appello, già puntualmente disattesi dalla corte di merito, è stata ritenuta indice di una critica solo apparente, priva della specificità necessaria a instaurare un effettivo sindacato di legittimità.
Quanto alla dedotta illogicità della motivazione in ordine alla responsabilità, la Corte ha richiamato il principio per cui il vizio censurabile è solo quello emergente dal contrasto dell’apparato argomentativo con le massime di esperienza o con altre affermazioni del provvedimento. Ha quindi escluso la sussistenza del vizio, ritenendo coerente la motivazione che aveva valorizzato la piena, strutturata e programmata partecipazione dell’imputato alla rapina quale elemento sintomatico della conoscenza della provenienza illecita del ciclomotore.
Con riferimento al secondo motivo, la Corte ha osservato che il riferimento alla recidiva di cui all’art. 99 cod. pen., non sviluppato nelle ragioni del motivo, doveva intendersi quale refuso grafico, non essendo stata contestata l’aggravante. Le residue doglianze sulla mancata concessione delle attenuanti di cui agli artt. 114 e 62, n. 4, cod. pen. sono state ritenute prive di specificità rispetto alle argomentazioni della decisione impugnata, che aveva congruamente motivato il diniego sulla base del rilevante apporto dell’imputato nell’azione criminosa e degli effetti dannosi subiti dal personale della filiale.
In esito a tali considerazioni, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.