Ricorso per saltum del P.M. e rinvio al giudice di appello (Cass. pen. Sez. VI n. 4589 del 05.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel caso di annullamento conseguente a ricorso per saltum del pubblico ministero avverso sentenza di proscioglimento pronunciata in pubblica udienza, il rinvio deve essere disposto innanzi al giudice di secondo grado, ai sensi dell’art. 569, comma 4, cod. proc. pen., non essendo tale pronuncia riconducibile al modello dell’art. 469 cod. proc. pen. e rimanendo appellabile nei limiti di legge. La qualificazione giuridica del fatto contenuta nella sentenza rescindente è coperta dal giudicato endoprocessuale e non può essere rimessa in discussione nel giudizio di rinvio, ai sensi dell’art. 627 cod. proc. pen.. La determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per difetto di motivazione; quando la pena irrogata sia prossima alla media edittale è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza, nel quale sono impliciti gli elementi dell’art. 133 cod. pen.
Il Fatto
Il ricorrente era stato prosciolto dal Tribunale, in esito a dibattimento, perché il fatto non era più previsto dalla legge come reato. Avverso tale pronuncia il Procuratore generale aveva proposto ricorso per saltum e la Corte di cassazione, annullando con rinvio, aveva trasmesso gli atti al giudice competente per l’appello.
La Corte di appello, quale giudice del rinvio, ha dichiarato l’imputato colpevole del reato ascrittogli, rilevando che l’illecito, quando ha ad oggetto una cosa esposta alla pubblica fede, è rimasto penalmente rilevante anche dopo la riforma. Il condannato ha proposto ricorso, deducendo l’errore sulla individuazione del giudice del rinvio, l’omessa trasmissione degli atti al Tribunale monocratico, il mancato esame delle deduzioni difensive e il trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla censura preliminare sulla investitura della Corte territoriale. Il ricorrente sosteneva che questa avesse ritenuto di essere stata adita su appello del Procuratore generale, senza dare atto dell’annullamento con rinvio. Il rilievo è smentito dal testo della sentenza impugnata, che dopo aver richiamato il principio di diritto della pronuncia rescindente vi si conforma.
Il primo motivo è manifestamente infondato. Il ricorso del Procuratore generale era pacificamente per saltum, essendo appellabile la sentenza di primo grado. La sentenza di proscioglimento pronunciata in pubblica udienza dopo la costituzione delle parti non rientra nel modello dell’art. 469 cod. proc. pen. ed è appellabile nei limiti di legge. Ne deriva che, in caso di annullamento a seguito di ricorso per saltum del pubblico ministero, il rinvio va disposto innanzi al giudice di secondo grado, secondo il precedente Sez. II n. 16478 del 03.04.2024. La Corte di cassazione ha quindi applicato l’art. 569, comma 4, cod. proc. pen., trasmettendo gli atti al giudice competente per l’appello.
Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. La qualificazione giuridica dei fatti era stata data dalla sentenza rescindente e, ai sensi dell’art. 627 cod. proc. pen., non può più essere messa in discussione. La censura sulla mancata risposta alle note difensive cade per la stessa ragione: le deduzioni contenevano questioni estranee al giudizio rescissorio e correttamente la Corte territoriale non le ha esaminate.
Il motivo sulla pena è generico e aspecifico. La determinazione della pena tra minimo e massimo edittale rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, censurabile solo sul piano della motivazione, secondo Sez. IV n. 21294 del 20.03.2013. Per la pena prossima alla media edittale è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza, nel quale sono impliciti gli elementi dell’art. 133 cod. pen., come affermato da Sez. IV n. 46412 del 05.11.2015. La Corte territoriale ha comunque richiamato l’intensità non lieve del dolo, l’entità del danno e i precedenti penali.
All’inammissibilità del ricorso conseguono la condanna alle spese processuali e il versamento di euro tremila a favore della Cassa delle ammende, in ragione delle statuizioni della Corte cost. n. 186 del 13.06.2000 e della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
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