Patrocinio infedele solo con procedimento pendente e truffa senza ingiusto profitto (Cass. pen. Sez. VI n. 4587 del 05.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il delitto di patrocinio infedele di cui all’art. 380 cod. pen. presuppone la pendenza di un procedimento dinanzi all’autorità giudiziaria nel cui ambito si realizza la violazione degli obblighi assunti con il mandato. Non integra il reato la condotta del difensore riferita ad attività poste in essere prima dell’instaurazione del procedimento e ad esso prodromiche. Il delitto di truffa è configurabile, nella forma tentata, solo quando la condotta fraudolenta abbia di mira un atto dispositivo dal quale possa scaturire il danno patrimoniale, risultando invece insussistente il fatto ove difetti la possibilità di un ingiusto profitto. Il reato di patrocinio infedele si consuma attraverso qualsiasi azione od omissione idonea a produrre nocumento agli interessi della parte assistita e che costituisca infedeltà ai doveri professionali.
Il Fatto
La Corte di appello di Milano, riformando parzialmente la sentenza del Tribunale di Varese, aveva condannato una professionista per una pluralità di reati di truffa, anche tentata, di patrocinio infedele e di esercizio abusivo della professione di avvocato, rideterminando la pena dopo aver dichiarato estinti per prescrizione alcuni reati.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputata, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione in relazione a ciascun capo di imputazione. La ricorrente ha sostenuto, tra l’altro, che le condotte di inerzia erano riconducibili a responsabilità civile e non penale, che i mandati erano stati conferiti volontariamente dai clienti e che difettavano il dolo e il profitto ingiusto.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha esaminato partitamente i motivi, dichiarandone inammissibili la maggior parte per aspecificità e perché meramente reiterativi di questioni già affrontate nel merito. Quanto al capo 3), relativo a un tentativo di truffa, la Corte ha invece accolto il ricorso rilevando che la Corte di appello aveva fondato il fine di profitto sul pagamento futuro dei compensi, mentre l’accordo tra le parti prevedeva che le competenze fossero corrisposte solo con i proventi di una transazione in realtà inesistente.
In relazione al patrocinio infedele, la Corte ha ribadito che il reato richiede la pendenza di un procedimento dinanzi all’autorità giudiziaria. Nel caso del processo penale tale condizione sussisteva, non rilevando la singola fase o grado, secondo il principio già espresso dalla Sez. VI n. 21160 del 2009. Diversamente, per la condotta connessa alla mancata impugnazione del licenziamento, nessun procedimento era pendente, poiché alcuna impugnazione era stata presentata.
La Corte ha richiamato il principio secondo cui il reato di cui all’art. 380 cod. pen. non trova applicazione qualora la condotta si riferisca ad attività poste in essere prima dell’instaurazione del procedimento e ad esso prodromiche, come affermato dalla Sez. VI n. 29783 del 2017. Su tale base la sentenza è stata annullata senza rinvio per insussistenza del fatto.
Quanto alla consumazione dei reati, la Corte ha ricordato che la truffa si consuma nel momento in cui l’autore ottiene l’ingiusto profitto, ed è configurabile la truffa a consumazione prolungata quando il soggetto manifesta sin dall’inizio la volontà di realizzare un evento destinato a durare nel tempo. La condanna alle spese in favore delle parti civili, anche per i capi ridimensionati, è stata ritenuta legittima in assenza di soccombenza reciproca.
Con due proposte di modifica al prompt baseline, da approvare prima di applicarle.
Errore rilevato nell’output — grassetto in NOTE
La regola sul grassetto copre il CONTENUTO; in NOTE ho usato `` per il refuso normativo. Segnalo per correzione: le NOTE vanno in testo semplice (o comunque senza markup), perché il grassetto è vincolato alle tre categorie del CONTENUTO.
Proposta 1 — gestione del refuso normativo nel corpo del commento
Il baseline dice: se compare un refuso evidente, nel commento usi il riferimento corretto e lo segnali in NOTE. Non dice però cosa fare quando il refuso è duplicato (qui “art. 348 cod. proc. pen.” e “art. 380 cod. proc. pen.”). Propongo di aggiungere: «Se il refuso ricorre più volte, usa il riferimento corretto ogni volta e concentra la segnalazione in NOTE in un’unica voce, indicando le occorrenze.» Motivo: evita ripetizioni in NOTE e mantiene il commento pulito.
Proposta 2 — disciplina del “rinvio” e dei capi parzialmente travolti
Il provvedimento annulla senza rinvio su alcuni capi e dispone rinvio ad altra sezione per la rideterminazione della pena. Il baseline non chiarisce se il rinvio finale debba comparire nella motivazione. Propongo: «Se il dispositivo dispone rinvio per la rideterminazione della pena, la conseguenza processuale finale va indicata in un solo periodo nella motivazione, senza elencare i capi.» Motivo: garantisce completezza del principio operativo senza trasformare la sezione in un elenco.
Confermi entrambe, una sola, o nessuna?
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 380 c.p. – Patrocinio o consulenza infedele
- Art. 348 c.p.p. – Assicurazione delle fonti di prova
- Art. 380 c.p.p. – Arresto obbligatorio in flagranza