La pena illegale nel patteggiamento non consente di sindacare i limiti edittali (Cass. pen. Sez. 5 n. 17018 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per manifesta infondatezza il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti che deduca la illegalità della pena, laddove la censura si risolva in una critica alla cornice edittale stabilita dal legislatore. La determinazione del trattamento sanzionatorio è riservata alla discrezionalità del legislatore, sindacabile solo in caso di manifesta irragionevolezza. Tale sindacato non può essere esercitato dal giudice ordinario ove la questione di legittimità costituzionale sui minimi edittali sia già stata dichiarata inammissibile dalla Corte costituzionale.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria applicava, su richiesta delle parti, la pena di anni due di reclusione ed euro 600,00 di multa per il reato di furto pluriaggravato, di cui all’art. 625 cod. pen. Avverso tale sentenza, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge per l’applicazione di una pena illegale. Il ricorrente sosteneva che la pena pecuniaria base fosse stata fissata in violazione dei minimi edittali, in quanto inferiore a quella prevista per il furto monoaggravato, creando una discrasia sistematica.
La Motivazione della Corte
La Quinta Sezione Penale ha preliminarmente ricordato che, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento è ammissibile solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nel caso di specie, tale ultima doglianza è stata giudicata manifestamente infondata.
La Corte ha ricostruito il quadro normativo, evidenziando come l’art. 1, comma 7, della legge n. 103 del 2017 abbia modificato i limiti edittali dell’art. 625 cod. pen., stabilendo per il furto monoaggravato la multa da euro 927 a euro 1.500. Per il furto pluriaggravato, invece, il minimo della multa è rimasto nella misura originaria di euro 206,00. Tale discrasia era già stata portata all’attenzione della Corte costituzionale, che con la sentenza n. 136 del 2020 ne aveva dichiarato l’inammissibilità.
Sulla base di tali premesse, la S.C. ha escluso che il giudice ordinario possa sindacare la scelta discrezionale del legislatore nella determinazione della cornice edittale, salvo il limite della manifesta irragionevolezza. Poiché la ragionevolezza dei limiti era già stata vagliata dalla Consulta, non residua alcuno spazio per censurare la pena concordata. La pena calcolata dalle parti e recepita dal giudice è stata, quindi, ritenuta compatibile con il quadro normativo, non sussistendo alcuna ipotesi di illegalità della pena. Il ricorso è stato conseguentemente dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 625 c.p. – Circostanze aggravanti
- Art. 448 c.p.p. – Provvedimenti del giudice
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso