Inammissibile il ricorso che riproduce pedissequamente i motivi d’appello (Cass. pen. Sez. II n. 11481 del 21.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi riproducono pedissequamente le censure già dedotte in appello, al più con l’aggiunta di espressioni meramente assertive e apodittiche. Il ricorrente deve muovere una critica puntuale al provvedimento impugnato e confrontarsi, per confutarle, con le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti. La sentenza di appello si salda con quella di primo grado in un unico complessivo corpo argomentativo, sicché la doglianza che non consideri tale saldatura è generica. Non integra vizio di motivazione la mancata confutazione, da parte del giudice di legittimità, di censure meramente assertive.
Il Fatto
La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza del 15 gennaio 2024, confermava la condanna pronunciata in primo grado a carico dell’imputato per i reati di cessione di sostanza stupefacente, concorso in due estorsioni e falso materiale in atto pubblico.
L’imputato proponeva ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l’annullamento limitatamente ai reati di cui agli artt. 629 e 476-482 cod. pen., contestati rispettivamente al capo 2) e al capo 4). Quanto al primo, denunciava violazione di legge e vizio di motivazione per avere i giudici qualificato la condotta come estorsione anziché come truffa. Quanto al secondo, deduceva che il verbale alterato non era stato rinvenuto e che dalla conversazione intercettata non poteva desumersi la prova della condotta contestata.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto con motivi generici e manifestamente infondati. Ha ribadito che sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure già dedotte in appello, contestando in termini meramente assertivi la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle, le argomentazioni poste a fondamento del rigetto dei motivi di gravame.
Nel caso concreto, i motivi di ricorso risultavano in larga parte sovrapponibili a quelli già dedotti in appello, disattesi dalla Corte di merito con argomentazioni conformi a quelle del primo giudice. La Corte ha ricordato che la sentenza di appello si salda con quella di primo grado per formare un unico complessivo corpo argomentativo, specie quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi ma si siano limitati a prospettare circostanze già ampiamente esaminate e chiarite nella pronuncia di primo grado.
Nel merito della qualificazione giuridica del fatto, il ricorrente aveva obliterato che già il Tribunale, con motivazione condivisa dalla Corte di appello, aveva richiamato le conversazioni intercettate del giorno dei fatti, dalle quali emergevano chiaramente le minacce e le violenze subite dalla persona offesa. Tali conversazioni, trascritte con perizia, documentavano condotte di violenza e minaccia dirette a indurre la vittima a consegnare il denaro. Priva di fondamento è dunque la tesi secondo cui la consegna sarebbe avvenuta in ragione di un raggiro anziché per le violenze subite.
Quanto al delitto di falso, la Corte ha rilevato che la doglianza difensiva muoveva da un travisamento delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, dalle quali non si deduce affatto che il verbale non fosse stato alterato. La circostanza risultava invece dimostrata inequivocabilmente dal contenuto della conversazione intercettata, nella quale gli imputati furono colti proprio mentre procedevano all’alterazione del giorno indicato sul verbale, al fine di avvalorare la tesi della mancata cessione della sostanza per un sequestro in realtà mai avvenuto. Del tutto irrilevante, ha osservato la Corte, che l’intercettazione non costituisse corpo del reato, trattandosi di prova decisiva della commissione del falso.
All’inammissibilità dell’impugnazione è seguita, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ravvisati profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
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