Fatture per operazioni inesistenti: evasione non richiesta per il dolo specifico (Cass. pen. Sez. VII n. 30802 del 15.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000, l’effettiva evasione d’imposta non è elemento costitutivo della fattispecie, ma connota il dolo specifico richiesto per la punibilità dell’agente. È sufficiente che l’emittente delle fatture si proponga il fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non essendo necessaria la realizzazione concreta dell’illecito intento da parte del terzo destinatario. La qualifica di amministratore di fatto si desume da indici sintomatici di inserimento organico con funzioni direttive nella sequenza produttiva dell’attività sociale, in posizione preminente rispetto all’amministratore di diritto. È inammissibile il ricorso che, senza confrontarsi con le argomentazioni della decisione impugnata, solleciti una mera rivalutazione del quadro istruttorio.

Il Fatto

Due soggetti sono stati condannati, all’esito di giudizio abbreviato, per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 8 del d.lgs. n. 74 del 2000, nella veste di amministratori di fatto di un’associazione sportiva dilettantistica. La Corte d’appello ha rideterminato in diminuzione il trattamento sanzionatorio.

Avverso la sentenza di secondo grado i condannati hanno proposto, con unico atto, ricorso per cassazione, deducendo vizi di motivazione e violazione dell’art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000, contestando la qualifica di amministratori di fatto e censurando il computo della pena riservata a ciascun concorrente. La questione attiene alla necessità o meno dell’effettiva evasione d’imposta ai fini dell’integrazione del reato.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, perché diretti a sollecitare una rivalutazione del quadro istruttorio preclusa al sindacato di legittimità e non confrontantisi in modo puntuale con le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata.

Il primo motivo, relativo alla penale responsabilità, è stato ritenuto inammissibile per genericità, avendo omesso di misurarsi criticamente con l’argomentazione della Corte d’appello. Analogamente inammissibile è stato giudicato il secondo motivo, anch’esso volto a una rilettura del materiale probatorio.

Nel merito degli indici della amministrazione di fatto, la Corte ha confermato la riconducibilità soggettiva delle condotte agli imputati: gli stessi erano veri titolari di poteri amministrativi e contabili, inseriti organicamente con funzioni direttive in posizione preminente rispetto all’amministratore di diritto, privo di esperienze specifiche nel settore. Le dichiarazioni dei soggetti relazionatisi con l’associazione nel corso degli anni hanno confermato tale ricostruzione.

La Corte ha ribadito il principio per cui, secondo costante orientamento giurisprudenziale (richiamato Sez. F n. 31142 del 16.08.2022, Rv. 283708), l’evasione d’imposta non è elemento costitutivo del delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, ma caratterizza il dolo specifico. Non è necessario che il terzo realizzi effettivamente l’illecito intento: basta che l’emittente si proponga di consentire a terzi l’evasione. Il dolo specifico è stato desunto dall’elevato numero di fatture e dagli importi fatturati, quali elementi comprovanti la piena volontarietà di consentire al terzo un illecito vantaggio tributario mediante la simulazione di passività inesistenti.

Il terzo motivo, sul trattamento sanzionatorio, è stato dichiarato inammissibile: il computo della pena risulta sorretto da argomentazioni logico-giuridiche prive di vizi, con pena base superiore al minimo edittale in ragione del numero di fatture e degli importi, e successiva rideterminazione coerente con i criteri di legge. Alla declaratoria di inammissibilità sono conseguite, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna alle spese processuali e il versamento di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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