Sequestro preventivo e motivazione apparente sull’asservimento della società (Cass. pen. Sez. VI n. 40851 del 19.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di una società presuppone che il sistemico sviamento dell’impresa e del suo patrimonio a fini illeciti risulti da una motivazione concreta e verificabile, non da mere asserzioni. Il giudice della cautela reale deve valutare il periculum in mora in termini di attualità, accertando se la società rappresenti ancora uno strumento di penetrazione criminale, e deve osservare il principio di proporzionalità tra il sacrificio del diritto di proprietà e di libera iniziativa economica e il fine perseguito. La motivazione apparente o assente su questi punti integra violazione di legge ed è sindacabile in cassazione ai sensi dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen. Il giudice del rinvio, ex art. 627 cod. proc. pen., è vincolato al principio di diritto affermato dalla Corte ed è limitato al punto attinto dall’annullamento, con divieto di estendere l’indagine a vizi non riscontrati.
Il Fatto
Il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del rinvio dopo l’annullamento dell’ordinanza di conferma del sequestro preventivo della società, confermava la misura cautelare reale. La ricorrente, socia della compagine, impugnava il provvedimento con cinque motivi, eccependo tra l’altro la nullità dell’ordinanza genetica per violazione del principio della domanda cautelare, vizi di motivazione sull’asservimento della società a fini illeciti, sul periculum in mora e sulla proporzionalità della misura.
Il pubblico ministero chiedeva il rigetto del ricorso; la difesa ne insisteva per l’accoglimento. La questione centrale riguardava la qualificazione della società come strutturalmente illecita e le ricadute di tale qualificazione sulla proporzionalità del vincolo e sull’attualità del pericolo.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara inammissibili le preliminari eccezioni di nullità. Il giudice del rinvio, ex art. 627 cod. proc. pen., è vincolato al principio di diritto affermato dalla Cassazione e limitato all’esame del punto attinto dall’annullamento, con divieto di estendere l’indagine a vizi di nullità non riscontrati, salvo sopravvenienze di fatto. Non giova invocare l’effetto estensivo della sentenza di annullamento emessa nei confronti di altra società: tale effetto, ai sensi dell’art. 587 cod. proc. pen., non è esperibile quando l’impugnazione sia stata proposta ed esaminata nel merito con decisione diversa e incompatibile.
È parimenti inammissibile il motivo sull’omessa valutazione delle informazioni probatorie circa il ruolo di un soggetto all’interno della società. Nella nozione di violazione di legge ex art. 325, comma 1, cod. proc. pen. rientrano gli errores in iudicando o in procedendo e i vizi motivazionali così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, non l’illogicità manifesta, deducibile solo ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Nel caso concreto la questione risulta congruamente trattata dai giudici della cautela, che hanno esaminato gli elementi investigativi e quelli a discarico: le valutazioni non sono sindacabili in sede di legittimità.
Sono invece fondati il terzo e il quinto motivo, che investono la qualificazione della società come strutturalmente illecita. Il Tribunale desumeva lo stabile asservimento dal metodico ricorso alle false fatturazioni e dalla preferenza mafiosa per un subappalto. La Corte ritiene che tali valutazioni poggino su mere asserzioni: il confezionamento di bolle di consegna con maggiorazione del quantitativo, finalizzato a dirottare il surplus come tangente, rientra nel medesimo episodio estorsivo. Non risulta che la società fosse coinvolta in altri affari illeciti o che, in relazione ad altre commesse, avesse utilizzato il sistema delle false fatturazioni. È apparente anche la motivazione fondata sul favor della consorteria mafiosa, poiché la società non è destinataria di ulteriori procedimenti penali, non presenta anomalie gestionali o fiscali e ha registrato una crescita del fatturato nel periodo di amministrazione giudiziale.
La motivazione è carente anche sul piano della proporzionalità. Il principio, positivizzato per le misure cautelari personali dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è stato esteso alle misure reali per assicurare il giusto equilibrio tra interesse generale e sacrificio del diritto di proprietà, riconosciuto dall’art. 42 Cost. e dall’art. 1 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. La motivazione è requisito indispensabile per verificare la ragionevolezza e la legalità della misura. Nel caso concreto, il versamento di una tangente di 8.500 euro, il coinvolgimento in un unico episodio estorsivo e l’assenza di anomalie gestionali avrebbero richiesto uno sforzo argomentativo maggiore.
Infine, il periculum in mora poggia su una motivazione che non rende intellegibile il percorso logico. Il Tribunale avrebbe dovuto valutare molteplici elementi: la cessazione dei rapporti con la ditta estorta dal 2022, l’allontanamento dalla compagine sociale del soggetto ritenuto responsabile, la restituzione delle quote ai legittimi proprietari estranei alla vicenda, la capacità della ditta di operare con profitto in modo lecito. L’ordinanza è pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Catanzaro, competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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