Inammissibile ricorso del PM contro restituzione atti per deposito irrituale (Cass. pen. Sez. IV n. 3826 del 30.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Non è affetto da abnormità, e non è pertanto ricorribile per cassazione, il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari restituisca gli atti al pubblico ministero per l’irrituale deposito analogico della richiesta di archiviazione, anziché in modalità telematica. La restituzione, di natura interlocutoria e priva di delibazione sul merito, è prevista da diverse disposizioni del segmento procedimentale che origina dalla richiesta di archiviazione e non determina una stasi insuperabile del procedimento, potendo il pubblico ministero reiterare la richiesta nelle forme di legge dando nuovo impulso alle attività processuali. La terminologia della “inammissibilità” usata nel dispositivo è impropria, ma non incide sul provvedimento di fatto adottato. La tardività della nuova richiesta rispetto al termine di chiusura delle indagini non produce alcuna nullità.

Il Fatto

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di L’Aquila ha dichiarato la inammissibilità della richiesta di archiviazione cumulativa relativa ai c.d. ignoti “seriali”, ravvisando l’irrituale deposito in modalità analogica anziché telematica, con conseguente violazione dell’art. 3 del decreto ministeriale n. 217 del 29 dicembre 2023.

Avverso tale provvedimento il Procuratore della Repubblica ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., deducendo l’abnormità strutturale e funzionale dell’atto, per la stasi determinata nel procedimento e per l’indebito sindacato, da parte del giudice, sul provvedimento amministrativo di accertamento del malfunzionamento del sistema informatico.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il provvedimento impugnato è inoppugnabile per il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione ex art. 568, comma 1, cod. proc. pen., e può essere gravato solo ove affetto da abnormità, unico rimedio esperibile.

Secondo il consolidato orientamento di legittimità, è abnorme l’atto che, per singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall’ordinamento processuale, ovvero quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e al di là di ogni ragionevole limite. L’abnormità integra sempre uno sviamento della funzione giurisdizionale (Sez. U n. 25957 del 26/03/2009, Toni). Essa può essere strutturale, per carenza di potere in astratto o in concreto, o funzionale, quando il provvedimento imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel futuro del procedimento.

Nel caso di specie, il provvedimento di restituzione degli atti non è avulso dal sistema processuale, essendo previsto da diverse disposizioni, anche nel segmento che origina dalla richiesta di archiviazione, come gli artt. 410 e 411 cod. proc. pen. Le Sezioni Unite (n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri) hanno escluso l’abnormità della restituzione degli atti perché il pubblico ministero valuti la particolare tenuità del fatto, trattandosi di attività di qualificazione giuridica propria del giudice.

Quanto al profilo funzionale, la restituzione non determina una stasi insuperabile: il pubblico ministero può rinnovare la richiesta di archiviazione, purché nel rispetto delle forme, senza compiere alcun atto nullo. L’uso improprio della formula “inammissibilità” non incide sul provvedimento di fatto adottato. Anche l’eventuale tardività della nuova richiesta rispetto al termine di chiusura delle indagini non produce alcuna nullità, non precludendo al giudice di indicare ulteriori indagini né al pubblico ministero di reiterare la richiesta (Sez. 6 n. 20742 del 27/03/2012, Corea).

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, senza le ulteriori statuizioni di cui all’art. 616 cod. proc. pen., non essendo stato proposto dalla parte privata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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