Falsa dichiarazione a pubblico ufficiale: Cassazione esclude il dissenso sui fatti (Cass. pen. Sez. 7 n. 1665 del 15.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione della violazione di legge e del vizio di motivazione, prospetti una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova. Il controllo di legittimità, infatti, non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio, né saggiare la tenuta logica della pronuncia mediante un raffronto con altri modelli di ragionamento. La cognizione della Corte è limitata alla verifica che la giustificazione offerta dal giudice di merito sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. È altresì inammissibile, per la sua natura reiterativa e non specifica, la censura che si limiti a riproporre in sede di legittimità le medesime doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese, senza una critica argomentata alla sentenza impugnata.

Il Fatto

La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria che ha confermato la decisione di primo grado, con la quale è stata ritenuta responsabile del reato di cui all’art. 495 cod. pen. e condannata alla pena ritenuta di giustizia. Con i primi due motivi di ricorso, congiuntamente trattati in quanto connessi, la difesa ha contestato la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo del reato, prospettando una diversa ricostruzione dei fatti di causa.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha rilevato che le doglianze concernenti l’elemento oggettivo e soggettivo del reato si risolvono in un “dissenso” sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali compiuta dai giudici di merito. Tale sindacato non è consentito in sede di legittimità, sussistendo la preclusione non solo a sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella dei precedenti gradi, ma anche a saggiare la tenuta logica della pronuncia mediante un raffronto con altri modelli di ragionamento, come ribadito dalle Sezioni Unite n. 12 del 31/05/2000, Jakani.

La Corte ha inoltre precisato che il controllo demandatole non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione possibile dei fatti, né condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificarne la compatibilità con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, in conformità al principio espresso da Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999, Moro.

Quanto al terzo motivo, concernente la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., la Corte ne ha dichiarato la non deducibilità in sede di legittimità. Il motivo è stato ritenuto non specifico e soltanto apparente, in quanto costituisce una pedissequa reiterazione delle doglianze già proposte in appello e disattese dalla Corte territoriale, senza assolvere alla funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata. Il giudice di merito ha infatti esplicitato, con motivazione esente da vizi logici, le ragioni del proprio convincimento, dando conto della gravità del fatto.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso è conseguita la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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