Inammissibile il ricorso che chiede una rivalutazione della prova (Cass. pen. Sez. VII n. 28551 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo di legittimità non consente di sindacare le valutazioni di merito sulla prova e sulla ricostruzione del fatto, quando la motivazione del giudice di appello sia congrua, esauriente e dia conto dell’iter logico-giuridico seguito. Sono quindi insindacabili gli apprezzamenti di fatto che non presentino contraddittorietà o manifesta illogicità. La motivazione può fondarsi su un rinvio alle argomentazioni del giudice di primo grado, purché il giudice di appello abbia vagliato i motivi e risposto ad ogni questione. La declaratoria di inammissibilità comporta, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Il Fatto
Il ricorrente impugna la sentenza con cui la Corte di Appello di Palermo ha confermato la condanna per il reato di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74/2000. Il giudice di secondo grado ha ritenuto provato l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, emesse da una ditta individuale che non aveva mai presentato dichiarazioni fiscali né versato imposte e che era priva di dipendenti e della necessaria organizzazione.
Propone ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, contestando l’affermazione di responsabilità e lamentando che il giudice di appello abbia motivato mediante mero rinvio alla sentenza di primo grado.
La Motivazione della Corte
La prima doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, poiché investe profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito. Le determinazioni di quest’ultimo sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto delle ragioni del decisum.
Nel caso concreto, la Corte rileva che dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello emerge una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata. I giudici di secondo grado hanno preso in esame tutte le deduzioni difensive e sono pervenuti alle loro conclusioni in punto di responsabilità attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, non censurabile sotto il profilo della razionalità.
La Corte valorizza gli elementi già indicati dal giudice di appello: l’utilizzo di fatture in assenza di prova dell’effettivo pagamento, salvo due assegni bancari di cui uno non posto all’incasso; la condizione di evasore totale dell’emittente; la genericità delle causali, relative a prestazioni di manodopera mai organizzate. Da tali elementi il giudice di merito ha inferito l’inesistenza oggettiva della prestazione fatturata, finalizzata al solo utilizzo fiscale.
Quanto alla seconda doglianza, la Corte la reputa manifestamente infondata, avendo il giudice di appello attentamente vagliato i motivi e adeguatamente motivato su ogni questione lamentata. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere la colpa del ricorrente, segue la condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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