Inammissibile il ricorso che reitera i motivi dell’appello (Cass. pen. Sez. VII n. 3127 del 27.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La funzione tipica dell’impugnazione è la critica argomentata avverso il provvedimento impugnato. I motivi devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno di ogni richiesta, a pena di inammissibilità ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen. È pertanto inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti del provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione. Il motivo che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata si destina all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso.

Il Fatto

La Corte di appello di Torino, con sentenza del 2 febbraio 2024, in parziale riforma della pronuncia del G.U.P. del locale Tribunale del 13 maggio 2022, ha rideterminato la pena inflitta al ricorrente in mesi otto di reclusione ed euro 206,66 di multa per il reato di cui all’art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, deducendo due motivi: l’illogicità e contraddittorietà della motivazione sul riconoscimento della responsabilità penale; l’omessa, illogica e contraddittoria motivazione in ordine al mancato accoglimento della richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella dei lavori di pubblica utilità.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile, perché proposto con motivi non deducibili in sede di legittimità. I motivi, infatti, lungi dal confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale, reiterano le medesime considerazioni critiche già espresse nell’atto di appello, proposto avverso la sentenza di primo grado.

La Corte territoriale aveva diffusamente rappresentato le ragioni del riconoscimento della penale responsabilità del ricorrente e l’assenza dei presupposti per la sostituzione della pena detentiva con i lavori di pubblica utilità, in particolar modo tenuto conto della negativa personalità dell’istante. Su tali argomenti il ricorso non si misura.

La Suprema Corte richiama il principio per cui la funzione tipica dell’impugnazione è la critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, realizzata attraverso motivi che devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Il contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento di cui si contesta il dispositivo.

Ne consegue che il motivo di ricorso che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata si destina all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso. Il riferimento è al consolidato orientamento di legittimità, che la Corte richiama a sostegno della decisione.

All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *