Induzione indebita e vantaggio del privato, no nesso con l’utilità perseguita (Cass. pen. Sez. II n. 6206 del 14.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità, di cui all’art. 319-quater cod. pen., la fattispecie richiede la connessione tra l’abuso induttivo del pubblico agente e la indebita dazione o promessa del privato, ma non tra quest’ultima e l’utilità dal medesimo perseguita o ricevuta. Il vantaggio indebito costituisce elemento costitutivo del reato e va valutato non solo secondo un approccio oggettivo, ma anche alla luce della percezione soggettiva dell’agente, potendo consistere in un beneficio determinato ovvero in una generica disponibilità clientelare del pubblico agente. La distinzione rispetto alle fattispecie corruttive riposa sulla prevaricazione: il patto corruttivo presuppone la par condicio contractualis, mentre concussione e induzione indebita richiedono una condotta prevaricatrice del funzionario, idonea a costringere o indurre l’extraneus in posizione di soggezione.

Il Fatto

Un funzionario della Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate è stato tratto a giudizio per avere compiuto atti diretti ad orientare una controversia tributaria tra l’Erario e una società, dietro la corresponsione di un acconto di quindicimila euro su un maggiore importo promesso. La Corte di appello aveva confermato la responsabilità dell’imputato; la Sez. VI della Corte di cassazione ha annullato quella sentenza ritenendo necessario rivalutare le prove per attribuire al fatto la corretta qualificazione giuridica.

La Corte di appello, in sede rescissoria, ha nuovamente confermato la condanna qualificando il fatto come induzione indebita ex art. 319-quater cod. pen., sul rilievo di una condotta prevaricatrice. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione del mandato rescindente e l’insussistenza degli elementi della prevaricazione e del vantaggio indebito, con conseguente riconduzione del fatto all’art. 318 cod. pen. e maturata prescrizione. Il terzo motivo è stato rinunciato.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara inammissibili i due motivi residui per manifesta infondatezza. Quanto al preteso inadempimento del mandato rescindente, il collegio rileva che la Sez. VI aveva annullato la sentenza di appello per la non persuasiva motivazione sulla qualificazione giuridica, devolvendo al giudice di rinvio la sola rivalutazione delle prove sul punto della prevaricazione. La sentenza rescindente aveva già accertato l’abuso della funzione, non trasmodato in un atto contrario ai doveri d’ufficio.

Individuati il mandato e il perimetro del giudicato, nessun inadempimento è ravvisabile. La Corte di merito, adempiendo, ha ribadito la condotta abusante e ne ha accertato la connotazione prevaricatrice, escludendo la posizione paritaria tra il funzionario e i privati. Hanno rilievo, tra gli altri, la qualifica di capo dell’ufficio legale dell’ente impositore, l’entità del debito, la soccombenza in primo grado, il rigetto dell’istanza di transazione e le dichiarazioni del consulente fiscale sulla scelta di versare il denaro a chi aveva il potere di gestire la controversia.

Sul vantaggio indebito, il collegio richiama le Sezioni Unite n. 12228 del 24.10.2013, dep. 2014, Maldera, e la Sez. III n. 29321 del 14.07.2020: l’elemento costitutivo va apprezzato coniugando la prospettazione oggettiva e la proiezione nella sfera conoscitiva e volitiva delle parti, per evitare prove fondate su meri dati presuntivi. Il vantaggio può avere contenuti sfumati, correlati all’esigenza di evitare un ingiusto pregiudizio, ovvero consistere nella benevolenza del pubblico agente, foriera di futuri favori.

Nel caso concreto la Corte di appello ha dato buon governo di tali principi, valorizzando le dichiarazioni del consulente fiscale sul ruolo del funzionario. All’inammissibilità conseguono la condanna alle spese processuali, il versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende e la rifusione delle spese della parte civile, liquidate in euro 4.200,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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