Ricorso inammissibile se reitera motivi d’appello senza confrontarsi con la motivazione (Cass. pen. Sez. VII n. 3152 del 27.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La funzione tipica dell’impugnazione è la critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. A pena di inammissibilità, i motivi devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento di ogni richiesta, confrontandosi in modo puntuale con le argomentazioni del provvedimento impugnato. È pertanto inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti della decisione impugnata e limitandosi a dedurre in modo generico una presunta carenza o illogicità della motivazione. All’inammissibilità consegue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, salvo che siano ravvisabili ragioni di esonero.
Il Fatto
La Corte di appello di Genova, con sentenza del 15 febbraio 2024, ha confermato la pronuncia del Tribunale del 23 febbraio 2021, con cui il ricorrente era stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 800,00 di multa per il reato di cui all’art. 73, commi 1-bis e 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con unico motivo la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante comune di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché proposto con motivo non deducibile in sede di legittimità. Il ragionamento della Corte d’appello è giudicato congruo e logico: i dati qualitativi e quantitativi dello stupefacente rinvenuto in possesso dell’imputato impongono di escludere la ricorrenza di un lucro di speciale tenuità rilevante ai sensi dell’art. 62 n. 4 cod. pen.
La censura, inoltre, è reiterativa di identica doglianza eccepita con l’atto di appello, riproponendo le medesime considerazioni critiche già espresse avverso la sentenza di primo grado. Il ricorso non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e per ciò solo si destina all’inammissibilità.
La Corte richiama l’orientamento secondo cui la critica argomentata si realizza attraverso motivi che, a pena di inammissibilità ex artt. 581 e 591 cod. proc. pen., devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento di cui si contesta il dispositivo.
Viene richiamata la giurisprudenza di legittimità (Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013; Sez. 2 n. 27816 del 22/03/2019; Sez. 3 n. 44882 del 18/07/2014; Sez. 6 n. 20377 dell’11/03/2009): è inammissibile il ricorso che riproduce i motivi d’appello motivatamente respinti, senza confronto critico, lamentando in modo generico una presunta carenza o illogicità della motivazione. All’inammissibilità seguono la condanna alle spese processuali e il pagamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero.
Nota della Redazione
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