Misure cautelari, revoca e sostituzione richiedono elementi di novità (Cass. pen. Sez. III n. 28528 del 28.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di revoca o sostituzione delle misure cautelari, la sopravvenienza di elementi di novità costituisce il presupposto indefettibile della richiesta di rivalutazione. Il mero decorso del tempo assume rilevanza solo se intercorre tra la cessazione della condotta oggetto di imputazione provvisoria e l’applicazione della misura, e sempre che si accompagni ad altri elementi. A fronte della prospettata novità degli elementi, quando il giudice non ne riconosca la novità o la decisività, è sufficiente che egli dia atto delle ragioni di tale mancato riconoscimento, senza dover rinnovare l’intera motivazione già espressa in precedenza. Nel giudizio di legittimità non è consentito al difensore produrre nuovi documenti, salvo quelli non attinenti al merito che l’interessato non fu in condizione di esibire prima e dai quali derivi l’applicazione dello ius superveniens, di cause estintive o di disposizioni più favorevoli.

Il Fatto

Il ricorrente era sottoposto alla custodia cautelare in carcere per reati in materia di stupefacenti e di cui all’art. 586 cod. pen. Il G.i.p. aveva rigettato l’istanza di revoca o sostituzione della misura. Il Tribunale del riesame, adito con atto di appello, aveva confermato il diniego, escludendo la sussistenza di elementi di novità.

Avverso tale ordinanza il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi: il vizio di motivazione sul pericolo di reiterazione del reato, con riferimento alla sua attualità e concretezza, e la ritenuta inadeguatezza del diniego degli arresti domiciliari anche con braccialetto elettronico.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è dichiarato inammissibile. Il Tribunale ha escluso la sopravvenienza di elementi di novità necessari a giustificare l’accoglimento in sede di appello. Il ricorrente fondava la propria richiesta sul decorso di oltre due anni dai fatti, sull’assenza di contatti con acquirenti e sulla disponibilità dell’abitazione della madre come possibile luogo degli arresti domiciliari.

La Corte ritiene corretto il rilievo per cui, ai fini della revoca o sostituzione della misura, il tempo silente può assumere rilevanza solo con riguardo al tempo decorso fra la cessazione della condotta oggetto di imputazione provvisoria e l’applicazione della misura, sempre che esso si accompagni ad altri elementi. Nella specie i due anni erano decorsi dal compimento dei reati ipotizzati senza altri utili dati e, peraltro, erano frutto di una scelta dell’imputato, sintomatica della sua capacità criminale e idonea a incidere negativamente sulla potenziale recidiva.

In tema di revoca o sostituzione di misure cautelari, a fronte della prospettata sopravvenienza di elementi nuovi, il compito del giudice che non ne riconosca la novità o la decisività è soltanto quello di dare atto delle ragioni del mancato riconoscimento, e non già di rinnovare l’intera motivazione relativa a tutte le risultanze di fatto già valutate nei precedenti provvedimenti, come affermato da Sez. 1, n. 572 del 28/01/1994. Ne consegue l’inammissibilità di ogni ricorso che rivaluti le esigenze cautelari e la misura applicata a fronte dell’avvenuta esclusione di un elemento di novità.

Quanto al secondo motivo, oltre alla validità delle considerazioni esposte, la Corte ritiene congrua la spiegazione del Tribunale secondo cui non risultava una costante coabitazione dell’indagato con la madre, poiché egli era privo di fissa dimora. Il giudizio di adeguatezza della misura è completato dalla valorizzazione dell’assenza di capacità di autodeterminazione del soggetto, di una precedente condanna in materia di droga, di altre pendenze e di pregressi periodi di carcerazione.

La Corte dichiara, infine, irrilevante la produzione dinanzi a sé di un provvedimento con cui si escludeva, nel maggio 2024, la sussistenza dei presupposti per dichiarare la latitanza. Nel giudizio di legittimità non è consentito al difensore dell’imputato presentare nuovi documenti, poiché la Corte non procede all’esame degli atti ma alla sola valutazione dell’esistenza e della logicità della motivazione del provvedimento impugnato, secondo i principi di Sez. 1, n. 42817 del 06/05/2016 e Sez. 5, n. 10382 del 09/06/1999. Nel caso di specie la produzione era sia intempestiva, sia avulsa da ogni spiegazione circa le ragioni della mancata esibizione in sede di appello.

Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al versamento di una somma determinata equitativamente di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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