Bancarotta semplice: colpa grave e ritardo nell’autofallimento (Cass. pen. Sez. V n. 8580 del 03.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’omessa tempestiva richiesta di dichiarazione del proprio fallimento, causa di aggravamento del dissesto, è punibile a titolo di bancarotta semplice solo se sorretta da colpa grave, che non è presunta ex lege e non può desumersi dal mero ritardo. La colpa grave va provata con elementi concreti dai quali risulti la piena conoscenza dello stato di decozione e la logica rappresentazione dell’aggravamento. Il tempus commissi delicti del reato di bancarotta prefallimentare si individua nella intervenuta dichiarazione di fallimento, a prescindere dal ruolo che a questa si attribuisca nella fattispecie incriminatrice.

Il Fatto

La vicenda origina da una condanna per bancarotta. In primo grado l’imputata era stata ritenuta responsabile dei fatti originariamente contestati come bancarotta impropria da operazioni dolose; la Corte d’appello di Roma, riqualificati i fatti, l’aveva riconosciuta responsabile del meno grave reato di bancarotta semplice, per aver aggravato il dissesto nel quale la società già versava.

Avverso tale sentenza la difesa ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi: l’insussistenza dell’elemento soggettivo; il decorso della prescrizione in relazione al tempus commissi delicti; l’omessa indicazione delle ragioni per le quali non era stato irrogato il minimo della pena.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta il ricorso, dichiarandolo complessivamente infondato. Quanto al primo motivo, il Collegio riconosce che l’assunto difensivo di partenza è corretto: l’omissione della tempestiva richiesta di fallimento deve essere sorretta dal coefficiente psicologico della colpa grave, che non è presunta ex lege, come affermato dai precedenti Sez. V n. 38077 del 2015 e Sez. V n. 43414 del 2013.

Tuttavia la Corte territoriale non ha fatto discendere la colpa grave dal mero ritardo. Ha invece dato prova di elementi dai quali ha desunto la piena conoscenza, da parte dell’imputata, dello stato di decozione dell’impresa: la preesistenza di un’imponente debitoria già maturata prima dell’assunzione della carica; il mancato incasso di un credito rilevante verso altra società poi fallita; la mancanza di condotte idonee a ripristinare l’equilibrio operativo. Da tali elementi l’imputata poteva dedurre l’impossibilità di proseguire l’attività: in ciò si sostanzia la colpa grave.

Il motivo è pertanto generico, perché non si confronta con l’impianto argomentativo della sentenza impugnata e resta versato in fatto. Il secondo motivo è manifestamente infondato: il tempus commissi delicti si individua nella dichiarazione di fallimento, momento in cui la pronuncia giudiziale certifica l’offesa, e non nel momento in cui è stata realizzata la condotta, come ribadito dai precedenti Sez. V n. 27426 del 2023 e Sez. V n. 45288 del 2017.

Il terzo motivo è infine infondato. La graduazione della pena presuppone un apprezzamento in fatto riservato al giudice di merito e insindacabile in legittimità, ove non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. L’onere può ritenersi adempiuto quando il giudice indichi gli elementi rilevanti nell’ambito dell’applicazione dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., ed è tanto meno stringente quanto più la determinazione è prossima al minimo edittale. Nel caso concreto la pena irrogata risulta significativamente inferiore alla media edittale, il che giustifica il mero richiamo ai criteri normativi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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