Ricorso che reitera i motivi d’appello senza confronto è inammissibile (Cass. pen. Sez. VII n. 3524 del 28.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre i motivi già proposti in appello e motivatamente respinti, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti del provvedimento impugnato, è inammissibile, perché viene meno la funzione tipica dell’impugnazione, costituita dalla critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. A norma degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., i motivi devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Parimenti inammissibile è il motivo generico e aspecifico, inidoneo a rappresentare le ragioni di doglianza e a confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
Il Fatto
La Corte di appello di Torino, con sentenza del 3 aprile 2024, aveva confermato la condanna pronunciata dal G.I.P. del Tribunale di Vercelli nei confronti dell’imputato per il reato di furto in abitazione aggravato. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore, articolando tre motivi: la violazione di legge in relazione al provvedimento di revoca della ricognizione personale cui era stata condizionata l’ammissione del giudizio abbreviato; la violazione di legge e il vizio di motivazione sulla ritenuta rilevanza della ricognizione effettuata dalla persona offesa; il vizio di motivazione e la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, alla circostanza aggravante e alla determinazione della pena.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per la non deducibilità dei motivi in sede di legittimità. Quanto alle prime due censure, esse non si confrontano con la congrua e logica motivazione della Corte territoriale, che aveva già replicato alle analoghe doglianze d’appello illustrando le ragioni di insussistenza dell’eccezione processuale e di attendibilità della ricognizione di persona. I motivi, invece, reiterano le medesime considerazioni critiche già espresse nel precedente atto impugnatorio.
Il Collegio richiama la funzione tipica dell’impugnazione, che consiste nella critica argomentata del provvedimento. Tale critica si realizza attraverso motivi che, a pena di inammissibilità ex artt. 581 e 591 cod. proc. pen., devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento di ogni richiesta. Contenuto essenziale e indefettibile dell’atto è il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento di cui si contesta il dispositivo. Se il motivo non si confronta con la motivazione impugnata, per ciò solo è destinato all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto.
Nel percorso argomentativo il Collegio richiama Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, nonché, sul punto specifico della riproduzione dei motivi d’appello, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014 e Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009.
Parimenti inammissibile è la terza doglianza, proposta con motivo del tutto generico e aspecifico, inidoneo a rappresentare le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e a confrontarsi adeguatamente con le argomentazioni della sentenza impugnata. All’inammissibilità segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero ai sensi della Corte Cost., sent. n. 186/2000.
Nota della Redazione
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