Inammissibile il ricorso sulla pena concordata fuori dai casi contra legem (Cass. pen. Sez. 2 n. 17606 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La censura relativa alla determinazione della pena concordata e ritenuta corretta dal giudice di merito non può essere dedotta in sede di legittimità, al di fuori dell’ipotesi di determinazione contra legem. Il ricorso che lamenta la mancata verificabilità della pena applicata è inammissibile, poiché proposto per motivi non rientranti tra quelli consentiti ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. L’inammissibilità può essere dichiarata senza formalità con ordinanza, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava la sentenza con cui il giudice dell’udienza preliminare aveva applicato, su richiesta delle parti, la pena concordata per i reati di cui agli artt. 110, 624 e 625, comma 1, n. 4, cod. pen. e agli artt. 110, 81, comma 2, e 493-ter cod. pen. A sostegno del ricorso, deduceva la violazione di legge e il vizio di motivazione, assumendo che la pena applicata risultasse determinata in modo non verificabile, con conseguente sua illegalità e motivazione meramente apparente.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che il ricorso era stato proposto per motivi non consentiti dal patteggiamento, richiamando il consolidato orientamento di legittimità, ribadito anche dalle Sezioni Unite n. 5838 del 28/11/2013, secondo cui la censura relativa alla determinazione della pena concordata non può essere dedotta in sede di legittimità al di fuori dell’ipotesi di determinazione contra legem.
Nel caso di specie, la Corte ha escluso che ricorresse tale ipotesi, verificando che la pena base concordata per il più grave reato non fuoriusciva dal perimetro edittale, e che l’aumento per la continuazione era contenuto nei limiti previsti dall’art. 81 cod. pen., prima di procedere alla riduzione per il rito.
La Corte ha quindi dichiarato l’inammissibilità del ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, apparendo evidente che il ricorso era stato proposto determinando la causa di inammissibilità per colpa.
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Nota della Redazione
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